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Sentenza

Sentenza del 06/10/2017 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La debenza del contributo unificato spetta esclusivamente a parte convenuta soccombente qualora la Segreteria la ingiunga in un momento successivo al deposito della sentenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le sanzioni di 1.000 euro ciascuna per il mancato pagamento del contributo unificato relativo a precedenti giudizi tributari. Sebbene fossero formalmente tenuti al versamento contestualmente al deposito dei ricorsi, tali giudizi erano stati integralmente accolti in loro favore con sentenza passata in giudicato, che aveva posto le spese a carico dell'Ufficio. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che, dopo la definizione favorevole delle controversie, non potessero essere obbligati a pagare il contributo, poiché l'onere definitivo gravava sulla parte soccombente. Hanno inoltre contestato il presupposto, il destinatario e il calcolo del contributo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, respingendo l'eccezione di tardività e annullando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, il contributo unificato sia dovuto in via definitiva dalla parte soccombente, anche se la parte vittoriosa era inizialmente tenuta ad anticiparlo al momento della costituzione. Poiché l'Ufficio era risultato definitivamente soccombente nel giudizio presupposto e aveva richiesto il pagamento solo dopo il passaggio in giudicato, non poteva pretendere il versamento dai contribuenti, poiché ciò avrebbe imposto un ingiustificato meccanismo di "solve et repete". Le sanzioni sono state quindi annullate. Per la novità della questione, sono state compensate le spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

    La norma individua il soggetto tenuto all'anticipazione materiale del contributo al momento dell'iscrizione a ruolo o del deposito del ricorso. Tale obbligo iniziale non determina però necessariamente l'onere economico definitivo, che viene posto dalla legge a carico della parte soccombente.

  • Art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

    La disposizione attribuisce automaticamente l'onere definitivo del contributo alla parte soccombente. Se la parte inizialmente tenuta all'anticipazione vince la causa e il giudicato interviene prima del recupero, l'Amministrazione deve rivolgersi alla parte soccombente e non può imporre il pagamento al contribuente vittorioso.

  • Art. 2495 c.c.

    Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La norma disciplina la responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società. Nella decisione, tuttavia, la questione relativa alla debenza del contributo unificato è stata risolta sulla base della soccombenza nel giudizio presupposto, senza necessità di affrontare ulteriormente tale profilo.

  • Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21207

    Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente.

    Il contributo deriva direttamente dalla legge e non richiede una autonoma liquidazione o una specifica pronuncia del giudice.

  • Cass. civ., 23 settembre 2015, n. 18828

    Il pagamento del contributo unificato è posto dalla legge a carico della parte soccombente.

    La soccombenza determina automaticamente l'obbligo definitivo di sostenere il contributo, anche se la sentenza non contiene una statuizione espressa sul punto.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra obbligo di anticipazione del contributo unificato, gravante normalmente sulla parte che deposita per prima il ricorso, e onere economico definitivo, che grava sulla parte soccombente.
  • Se il giudizio presupposto si conclude con una sentenza irrevocabile favorevole al contribuente, il contributo unificato deve essere posto definitivamente a carico dell'Amministrazione soccombente, anche quando il contribuente non lo abbia anticipato.
  • Una richiesta di pagamento rivolta al contribuente vittorioso dopo il passaggio in giudicato della sentenza può essere illegittima, perché lo costringerebbe a pagare una somma per poi chiederne la restituzione, realizzando un meccanismo assimilabile al "solve et repete".
  • L'Amministrazione deve attivarsi tempestivamente per recuperare un eventuale contributo non versato; il ritardo successivo alla definizione irrevocabile della causa non può trasferire sul vincitore l'onere definitivo.
  • La soccombenza opera automaticamente per legge e non richiede che il giudice indichi espressamente nella sentenza l'importo del contributo unificato.

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