Sentenza del 06/10/2017 n. 102 - Comm. Trib. II grado di Trento
Notifica dell'avviso bonario e della cartella di pagamento - emendabilità della dichiarazione in pendenza di liquidazione della stessa - è legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa, sostitutiva ora per allora di quella originaria, dopo che l'Ufficio aveva già notificato un avviso bonario e, successivamente, una cartella di pagamento emessa in esito alla liquidazione automatizzata della dichiarazione. La questione era se la notifica di tali atti impedisse al contribuente di correggere errori od omissioni contenuti nella dichiarazione originaria.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta. È stato affermato che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche dopo la notifica dell'avviso bonario e della conseguente cartella di pagamento, purché sia finalizzata a correggere la dichiarazione originaria e ricorrano i presupposti previsti dalla legge. L'integrativa produce effetti ora per allora e deve essere considerata dall'Amministrazione nella determinazione dell'obbligazione tributaria. Ne consegue l'illegittimità della pretesa fondata esclusivamente sulla dichiarazione originaria, ove questa sia stata validamente emendata.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
La norma consente al contribuente di correggere la dichiarazione originaria mediante una dichiarazione integrativa, anche quando la correzione comporti una riduzione dell'imposta dovuta o il riconoscimento di un maggior credito.
Articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La liquidazione automatizzata della dichiarazione e la successiva comunicazione degli esiti non impediscono, di per sé, la presentazione e la valutazione di una dichiarazione integrativa validamente trasmessa.
Articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche nell'ambito dell'IVA, i controlli automatizzati non escludono la possibilità di correggere la dichiarazione mediante gli strumenti previsti dalla disciplina tributaria.
Massime di principio
- La notifica di un avviso bonario non rende automaticamente definitiva né intangibile la dichiarazione originaria: il contribuente può ancora correggere errori od omissioni tramite dichiarazione integrativa, se ne ricorrono i presupposti e sono rispettati i termini di legge.
- La presentazione dell'integrativa non comporta necessariamente l'annullamento automatico della cartella: l'Amministrazione deve verificare il contenuto della correzione e rideterminare il debito sulla base della situazione fiscale effettiva.
- La dichiarazione integrativa ha efficacia ora per allora: se validamente presentata, deve essere considerata con riferimento al periodo d'imposta originario e non soltanto come fatto sopravvenuto.
- Il contribuente deve conservare la documentazione che dimostri l'errore e la correttezza dei dati integrati, poiché la sola trasmissione della dichiarazione non esonera dall'onere probatorio.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non equivale a un diritto illimitato: restano applicabili i termini decadenziali, le condizioni previste dalla disciplina vigente e i limiti derivanti da eventuali giudicati o situazioni ormai definitivamente consolidate.
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