Sentenza del 06/10/2017 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
In caso di controversia in merito ad accertamento doganale, l'onere della prova riguardante l'effettiva origine delle merci spetta al contribuente qualora da essa derivi un regime daziario privilegiato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'origine delle lampade a risparmio energetico importate dalla Malesia e la conseguente applicazione di un regime daziario privilegiato, consistente nell'esenzione dai dazi. L'Agenzia sosteneva che la merce fosse di origine cinese, che il certificato Form A fosse falso o comunque inidoneo a dimostrare l'origine preferenziale e che in Malesia non esistessero stabilimenti produttivi del bene. La società sosteneva invece la validità del certificato e l'erroneità della pretesa doganale, ritenendo che spettasse all'Ufficio provare l'origine diversa da quella dichiarata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che l'onere di provare l'effettiva origine delle merci grava sul contribuente che invoca un trattamento doganale agevolato. La mera esportazione dalla Malesia non dimostra che i prodotti siano stati fabbricati in tale Paese; inoltre, l'Ufficio aveva ricostruito le modalità dell'esportazione e rilevato, senza adeguata smentita della contribuente, l'assenza di produzioni locali. È stata quindi riconosciuta la legittimità dell'accertamento doganale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina dell'origine preferenziale delle merci e del certificato Form A
L'onere della prova dell'origine dei prodotti compete a chi intende godere delle agevolazioni.
Chi richiede un'esenzione o una riduzione dei dazi deve dimostrare, con documentazione attendibile e sostanzialmente veritiera, che le merci possiedono l'origine preferenziale richiesta. Il certificato Form A deve essere genuino e idoneo a provare non solo il luogo di esportazione, ma l'effettivo luogo di produzione o trasformazione rilevante ai fini doganali.
Regole doganali sull'origine delle merci
La merce provenga dalla Malesia non equivale ad una coincidenza geografica anche del luogo di produzione.
Il Paese di spedizione o di esportazione non coincide necessariamente con il Paese di origine. Per ottenere un trattamento preferenziale occorre provare l'origine sostanziale secondo le regole doganali applicabili, non la semplice provenienza commerciale.
Massime di principio
- Quando un contribuente invoca un regime doganale agevolato fondato sull'origine preferenziale delle merci, l'onere della prova grava sul contribuente e non sull'Amministrazione.
- La prova deve riguardare l'effettiva origine produttiva o sostanziale delle merci, non soltanto il Paese da cui esse sono state spedite o riesportate.
- Un certificato di origine o Form A non è sufficiente se risulta falso, irregolare o non supportato da elementi sostanziali che confermino la produzione nel Paese agevolato.
- L'assenza di stabilimenti produttivi nel Paese dichiarato, unita ad anomalie nelle esportazioni e agli esiti delle verifiche investigative, può giustificare il disconoscimento dell'origine preferenziale, soprattutto se il contribuente non offre una prova contraria concreta.
- In una controversia doganale, il contribuente deve conservare e produrre documentazione completa sulla filiera produttiva, sui produttori effettivi, sui processi di trasformazione e sulla tracciabilità delle merci.
- Le precedenti iniziative dell'Amministrazione, come l'annullamento di un precedente avviso e l'emissione di un nuovo accertamento, non sono decisive se il giudizio riguarda esclusivamente il contenuto dell'atto impugnato.
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