Sentenza del 06/10/2017 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Vanno disapplicate le sanzioni amministrative qualora il quadro normativo di riferimento (diritto doganale) e gli orientamenti giurisprudenziali manifestino una particolare incertezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona che aveva accolto il ricorso della società contro un atto di contestazione doganale e sanzionatorio. L'Ufficio sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente collegato la controversia a un diverso procedimento già definito, senza che si fosse formato un giudicato, e chiedeva la dichiarazione di legittimità dell'atto. Contestava inoltre la rilevanza della mancata allegazione di un atto, sostenendo che la contribuente ne avesse comunque avuto piena conoscenza. La società resistente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la nullità dell'atto, anche per la mancata allegazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto evidente la complessità dell'inquadramento giuridico della vicenda, caratterizzata da precedenti giudizi favorevoli alla contribuente e da un quadro interpretativo non ancora definitivamente stabilizzato. Ha quindi ravvisato obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie e doganali, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative non penali ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 546/1992. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 300,00.
Norme richiamate
Art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie
La norma consente al giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni applicabili. L'incertezza deve essere concreta e qualificata, e può derivare dalla complessità della disciplina e dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate quando la disciplina applicabile è obiettivamente incerta, complessa o soggetta a interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, purché l'incertezza non dipenda da una mera difficoltà soggettiva del contribuente.
- Nel diritto doganale, la presenza di decisioni non uniformi, rese in tempi o gradi diversi, può costituire un indice rilevante di obiettiva incertezza interpretativa.
- L'incertezza può riguardare la fattispecie sostanziale da cui deriva la sanzione: se è controverso il corretto inquadramento giuridico dell'operazione, può risultare ingiustificata l'applicazione della sanzione anche qualora resti in discussione la debenza del tributo.
- La disapplicazione delle sanzioni non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto impositivo o il riconoscimento della correttezza della condotta del contribuente: riguarda specificamente la pretesa sanzionatoria.
- Per ottenere la disapplicazione è opportuno dimostrare con precisione la complessità normativa, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti e la loro concreta incidenza sulla condotta contestata.
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