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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 547/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Denuncia, in primo luogo, nullità per violazione delle norme procedurali (artt. 127, 159, 178, 179, 666 c.p.p.) relativamente al decreto di irreperibilità del 14/12/2020 e all'avviso di fissazione dell'udienza camerale, sostenendo che le ricerche non sono state estese al luogo di nascita (indicato nella sentenza in lingua rumena "Mun Pistesi Jud Arges") né all'ultima dimora conosciuta, un campo nomadi a Bitonto dove avrebbe eletto domicilio. In secondo luogo deduce vizio di motivazione per presunta incompatibilità del rigetto dell'eccezione di nullità con gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza di esecuzione del Tribunale di Pesaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto regolare il procedimento notificatorio e congrue le ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, osservando che l'obbligo di compiere ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. è condizionato all'oggettiva praticabilità: il campo nomadi di Bitonto non risultava individuabile come residenza o domicilio preciso e il luogo di nascita non era documentato con certezza (l'indicazione in lingua rumena risultava ambigua sul piano topografico). Perciò il decreto di irreperibilità è valido e l'ordinanza impugnata legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Consente la procedura speciale di notificazione mediante decreto di irreperibilità dopo ricerche infruttuose; le ricerche devono essere eseguite cumulativamente nei luoghi indicati dall'art. 159, ma la loro obbligatorietà è limitata dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti e dalla certezza degli elementi di cui si dispone.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regole ordinarie di notificazione; l'art. 159 si applica quando la notificazione secondo l'art. 157 non è possibile.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo utilizzato dalla ricorrente per vizio procedurale; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da determinare nullità dell'atto impugnato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferimento a regole di notifica per domiciliatario/ difensore; la Corte ha ritenuto osservate le prescrizioni di consegna della copia al difensore nel decreto di irreperibilità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ulteriore riferimento alle modalità di notificazione; non è stata rilevata invalidità per difetto di notifica.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dalla ricorrente in ordine alla fase esecutiva; la Corte ha ritenuto la procedura esecutiva corretta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese del procedimento e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per l'inammissibilità e l'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. richiede ricerche cumulative nei luoghi indicati dalla norma, ma l'obbligo è temperato dall'oggettiva praticabilità: non è necessario compiere accertamenti impossibili o non individuabili con certezza.
  • La validità del decreto di irreperibilità si fonda sulla documentazione esistente al momento delle ricerche: indicazioni non certe (es. toponimi ambigui o domicili "generici" come un campo nomadi non qualificato) non impongono ricerche supplementari.
  • Quando la notificazione avviene mediante consegna al difensore disposta dal decreto, basta che le ricerche siano state eseguite in tutti i luoghi di recapito individuabili con certezza dagli atti; la mera circostanza che esistano riferimenti vaghi non annulla automaticamente il decreto.
  • Le censure di vizio di motivazione richiedono dimostrare l'illogicità o l'incoerenza della decisione rispetto alle risultanze processuali; critiche meramente sommative o non specifiche sono destinate a essere respinte.
  • Chi contesta la correttezza delle ricerche deve, se possibile, indicare elementi nuovi o più precisi sui luoghi di reperimento; l'assenza di prova di trasferimento o di recapiti certi indebolisce le eccezioni del ricorrente.

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