Sentenza n. 6198/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari - dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) concessa da Roma Capitale e ARPA Lazio per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di ROMA - Municipio VI (ex VIII) - Via Bronte, snc - Foglio n. 1032, Mapp. n. 2013 della società Iliad Italia S.p.A., e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, la Vap e/o il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di estremi ignoti con cui Roma Capitale ha abrogato e/o ritenuto caducato l'art. 4, co, 1, e art. 10 del "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. n.36 del 22.02.2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4, delle NTA del PRG vigente, nonché per la adozione di un sistema di monitoraggio del sistema delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 14/05/2015, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione tacita ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base Iliad in Roma, via Bronte, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria vicina)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto cinque motivi. Con il primo ha contestato la violazione della legge n. 36/2001, degli artt. 44-49 del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 3 del regolamento comunale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26/2015, lamentando l'omessa istruttoria sulla presenza di aree preferenziali alternative e vizi di travisamento, irrazionalità, difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 4 del regolamento comunale, assumendo che l'impianto fosse collocato a circa 100 metri da un istituto scolastico. Con il terzo ha lamentato la violazione del Codice della strada e dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003, sostenendo che l'impianto fosse collocato a distanza inferiore a 15 metri dal ciglio stradale. Con il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003 per la mancata convocazione della conferenza di servizi, nonostante la necessità di acquisire il parere ARPA, la Valutazione Ambientale Preventiva e l'autorizzazione sismica. Con il quinto ha dedotto la violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 14 della legge n. 36/2001, dell'art. 9 del d.lgs. n. 103/2024 e del principio di precauzione, sostenendo che il parere ARPA fosse sostanzialmente automatizzato e non garantisse la tutela della salute rispetto alle emissioni elettromagnetiche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti del primo motivo e l'autorizzazione tacita è stata annullata. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: l'art. 3 del regolamento comunale impone una preventiva istruttoria sulla localizzazione dell'impianto e sulla comparazione con le aree preferenziali. Nel caso concreto tale istruttoria è mancata: il Comune non ha dato seguito alla richiesta del gestore di individuare un'area preferenziale, si è limitato a chiedere a Iliad di dichiararne l'inesistenza e ha poi consentito la formazione del titolo per silenzio assenso senza svolgere verifiche puntuali e analitiche. Il giudice ha escluso che la destinazione urbanistica dell'area a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale consentisse di superare il vizio, poiché la verifica della preferenzialità doveva essere compiuta nel procedimento, in comparazione con le alternative localizzative; ha inoltre ritenuto inidonea la relazione postuma del Comune a sanare il difetto istruttorio. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 4 del regolamento comunale, nella parte relativa alla distanza minima di 100 metri dai siti sensibili, era stato annullato dal Consiglio di Stato in quanto configurava un divieto generalizzato potenzialmente impeditivo della diffusione della rete. È stata altresì respinta la domanda relativa a un asserito provvedimento comunale di abrogazione o caducazione degli artt. 4 e 10, ritenuto inesistente, poiché gli effetti caducatori derivavano direttamente dalla sentenza del Consiglio di Stato. Il terzo motivo è stato respinto per mancata prova dei presupposti di applicazione della disciplina invocata sulle distanze dal confine stradale, in particolare della collocazione della strada fuori dal centro abitato e della sua estraneità alle zone edificabili o trasformabili. Il quarto motivo è stato respinto: il parere ARPA, la VAP e l'autorizzazione sismica erano stati comunque rilasciati dalle amministrazioni competenti; l'eventuale mancata convocazione della conferenza di servizi non avrebbe inciso sull'esito del procedimento e non avrebbe quindi determinato l'invalidità del titolo. Il quinto motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva contestato il superamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e non aveva dedotto né provato errori od omissioni nella documentazione tecnica fornita dal gestore, sulla quale si fondavano gli accertamenti ARPA. Roma Capitale e Iliad sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26/2015
I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.
La disposizione impone una preventiva istruttoria comunale sulla localizzazione dell'impianto e sulla comparazione con le aree preferenziali; tale istruttoria non può ridursi a un carteggio privo di verifiche puntuali e analitiche.
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Costituiscono la base normativa del procedimento autorizzatorio per l'installazione dell'impianto; le esigenze di semplificazione non eliminano il potere comunale di gestione del territorio esercitato attraverso il regolamento di localizzazione.
art. 4 del Regolamento comunale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26/2015
È fatto divieto di installare impianti su siti sensibili ... ad una distanza non inferiore a 100 m calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno.
La previsione del limite distanziale generalizzato di 100 metri dai siti sensibili è stata annullata dal Consiglio di Stato perché potenzialmente impeditiva della concreta diffusione della rete; non può quindi essere applicata per vietare l'impianto.
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
La mancata convocazione della conferenza di servizi non determina l'invalidità del titolo quando gli atti e i pareri necessari sono stati comunque acquisiti e il vizio procedimentale non ha inciso sull'esito del procedimento.
art. 26, comma 2, d.P.R. 495/1992
Chi invoca la disciplina sulle distanze dal confine stradale deve provare i presupposti applicativi, tra cui la collocazione della strada fuori dal centro abitato e l'estraneità alle zone edificabili o trasformabili.
art. 32 Cost.
La tutela della salute non consente di prescindere dalla contestazione e dalla prova del superamento dei limiti normativi o di specifici errori nella valutazione tecnica delle emissioni.
art. 14 l. 36/2001
È richiamato nell'ambito della disciplina della protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici, ma la censura è stata respinta per assenza di contestazioni e prove tecniche specifiche.
art. 9 d.lgs. 103/2024
Il richiamo alla disposizione non ha condotto all'accoglimento del motivo relativo alla tutela della salute e al principio di precauzione, in mancanza di allegazioni tecniche specifiche.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
La ricorrente non ha contestato il superamento dei limiti normativi alle emissioni elettromagnetiche previsti dal decreto; tale omissione ha contribuito al rigetto della censura sanitaria.
Massime di principio
- Quando un Comune ha adottato un regolamento che individua aree preferenziali per l'installazione di impianti di telefonia mobile, deve svolgere nel procedimento una preventiva istruttoria concreta e analitica sulla disponibilità e idoneità delle alternative localizzative e sulla comparazione con il sito proposto dal gestore.
- L'istruttoria sulle aree preferenziali non può essere sostituita da un mero scambio di note né dall'autodichiarazione del gestore circa l'assenza di aree alternative; le esigenze di semplificazione del procedimento autorizzatorio non eliminano il potere comunale di gestione del territorio esercitato mediante il regolamento.
- La destinazione urbanistica del sito a una categoria astrattamente ricompresa tra quelle preferenziali non esonera l'amministrazione dalla verifica procedimentale della preferenzialità e dalla comparazione con le ulteriori possibilità localizzative; tale verifica non può essere compiuta per la prima volta in giudizio o mediante motivazione postuma.
- Un regolamento comunale non può imporre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile entro una distanza fissa dai siti sensibili, se tale divieto è potenzialmente idoneo a impedire la diffusione della rete sull'intero territorio comunale.
- La mancata convocazione della conferenza di servizi non determina l'invalidità del titolo quando gli atti e i pareri necessari sono stati comunque acquisiti e il vizio procedimentale non ha inciso concretamente sull'esito del procedimento.
- La contestazione dei rischi sanitari derivanti da un impianto radioelettrico richiede l'allegazione e la prova di specifiche violazioni dei limiti normativi o di errori e omissioni nella documentazione tecnica e nelle valutazioni dell'autorità competente; il generico richiamo al principio di precauzione non è sufficiente.
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