Sentenza n. 1302/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 3 maggio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e rilascio dell'intero immobile abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero del 3 maggio 2024, con la quale gli era stato nuovamente intimato di lasciare l'immobile libero da persone e cose. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione di legge e la carenza assoluta di potere del Comune nell'ordinare lo sgombero dell'intero immobile, sostenendo implicitamente che l'acquisizione comunale riguardasse soltanto una parte del bene. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha qualificato l'ordinanza di sgombero come atto meramente esecutivo e consequenziale dei precedenti provvedimenti sanzionatori e acquisitivi relativi agli abusi edilizi, ormai divenuti inoppugnabili. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le contestazioni relative all'estensione dell'area acquisita dal Comune avrebbero dovuto essere proposte contro la precedente ordinanza di sgombero del 16 agosto 2019, che già intimava il rilascio dell'immobile nella sua interezza. Il secondo motivo è stato ritenuto irrilevante. Lo sgombero costituisce infatti l'atto terminale della sequenza repressiva dell'abuso edilizio, ha natura vincolata e ricade nell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l'apporto partecipativo del destinatario non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto, conseguenza necessaria dei precedenti provvedimenti. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dal ricorrente, ma il giudice ne ha escluso la rilevanza perché lo sgombero aveva natura vincolata e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione è stata applicata al provvedimento di sgombero, quale atto vincolato e terminale della sequenza repressiva dell'abuso edilizio, escludendo l'annullabilità per omessa comunicazione di avvio quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero dell'immobile abusivo, quando costituisce l'atto terminale e consequenziale di una già definita sequenza di repressione dell'abuso edilizio, ha natura meramente esecutiva e vincolata.
- Le contestazioni relative all'estensione dei beni o delle aree acquisite al patrimonio comunale devono essere proposte contro i precedenti provvedimenti sanzionatori, acquisitivi o di sgombero, non contro un successivo atto meramente esecutivo divenuto consequenziale.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'ordinanza di sgombero quando, trattandosi di attività vincolata, la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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