Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. per "grave situazione locale": il ricorrente deduce il diretto e indiretto coinvolgimento di numerosi magistrati, avvocati e la presunta influenza di campagne di stampa (ad es. attribuite all'Avv. Manzitti) che avrebbero condizionato testimoni e giudici. Il ricorso descrive inoltre i fatti sostanziali relativi a dispute su immobili (la "Villa" e la casa di Portofino) per inquadrare il contesto e sostenere il rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario sede del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile. Motivazione: le circostanze denunciate riguardano posizioni di singoli magistrati e sospetti personali, non una "grave situazione locale" esterna e oggettiva tale da compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso; le eventuali criticità possono essere gestite con astensione o ricusazione. Le campagne di stampa e i rapporti professionali fra testimoni e ufficio non costituiscono di per sé motivo di rimessione. Per tali ragioni la richiesta è stata respinta. Sulle spese, pur richiamando il principio per cui l'inammissibilità dell'istanza di rimessione non implica automaticamente condanna alle spese, il Collegio ha rilevato profili di colpa nell'istanza e ha condannato il richiedente al pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
disciplinante la rimessione del processo per "grave situazione locale"
La "grave situazione locale" richiede un fenomeno esterno, oggettivo e di tale consistenza da creare un pericolo concreto per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario; mere critiche o sospetti verso singoli giudici non sono sufficienti
art. 48, comma 6 cod. proc. pen.
riguarda l'istanza di rimessione (richiesta incidentale)
La declaratoria di inammissibilità dell'istanza non prevede automaticamente la condanna alle spese del procedimento incidentale
art. 616 cod. proc. pen.
norma generale sulle spese processuali
Non può essere utilizzata per estendere automaticamente la condanna alle spese in caso di inammissibilità dell'istanza di rimessione, dato il carattere peculiare dell'istituto
Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 (Mancuso)
Citata per la definizione della "grave situazione locale"
Conferma che serve un fenomeno esterno e concreto che pregiudichi l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso
Sez. 5, Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 (Tornotti)
richiamata in relazione al ruolo professionale di testimoni rispetto all'ufficio giudiziario
Il fatto che testimoni abbiano rapporti professionali con l'ufficio non integra di per sé la "grave situazione locale"
Sez. 1, Sentenza n. 33165 del 03/07/2019 (Mazzega) e Sez. 3, Ordinanza n. 45310 del 07/10/2009 (Picardi)
giurisprudenza che si pronuncia sulle campagne di stampa
Le campagne di stampa locali e le manifestazioni non costituiscono automaticamente turbativa tale da giustificare la rimessione del processo
Sez. 6, Sentenza n. 43540 del 19/09/2023 (Testiera)
principio richiamato in ordine alle spese per istanza inammissibile
Ribadisce che l'inammissibilità dell'istanza di rimessione non comporta di regola condanna alle spese, sebbene il giudice possa irrogare ammende o sanzioni ove ravvisi colpa
Massime di principio
- La rimessione del processo per "grave situazione locale" richiede fatti oggettivi, esterni e concreti che mettano a rischio l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario; sospetti personali o critiche verso singoli magistrati non bastano.
- Problemi legati a singole posizioni (giudici, PM, testimoni) vanno, di regola, affrontati tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione, non con la rimessione alla prima istanza.
- La mera possibilità o timore di campagne di stampa future non è sufficiente a giustificare la rimessione; è necessario dimostrare un rischio attuale e concreto di condizionamento.
- Nelle richieste incidentali di rimessione, l'inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese processuali ordinarie, ma il giudice può comunque applicare ammende o sanzioni se riscontra colpa nell'istanza.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento di una richiesta di rimessione, è necessario documentare in modo preciso e probatorio fenomeni esterni, diffusi e attuali che pregiudichino la serenità di giudizio dell'intero ufficio giudiziario.
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