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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34809/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (numerosi capi relativi a traffico di stupefacenti) e per violazione della normativa sulle armi (capo 46). Il ricorrente contestava la motivazione cumulativa dell'ordinanza di primo grado, ritenuta incongrua rispetto alla sua posizione (soggetto estraneo a sodalizi mafiosi, privo di precedenti misure cautelari). Sosteneva altresì che le cessioni contestate erano modeste e limitate a un arco temporale breve (quindici giorni) seguiti da lungo periodo di inattività; criticava il riferimento del Tribunale del riesame a due procedimenti pendenti (per rissa e per stupefacenti) e a una conversazione con un terzo (Vece), osservando l'apparente difformità di trattamento rispetto ad altri indagati a cui erano stati concessi arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto il ricorrente ha rinunciato al ricorso mediante comunicazione PEC del 05/07/2022. La rinuncia era motivata dalla sostituzione della misura originaria con altra meno afflittiva; per tale motivo la Corte ha escluso l'imposizione delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata effettuata valutazione di merito sulla congruità della misura cautelare in relazione alle censure svolte nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso contro le ordinanze cautelari del GIP; qui indicata come il mezzo impugnatorio utilizzato dal ricorrente.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alle fattispecie di reato contestate (traffico e detenzione illecita di stupefacenti), che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare originaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Cassa Ammende quando la rinuncia al gravame è motivata dalla sostituzione della misura con una meno afflittiva.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'argomentazione sulle aggravanti/processi precedenti; la norma è citata tra i presupposti normativi invocati per censurare la motivazione, ma la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.

    Citati nelle censure relative al vizio di motivazione dell'ordinanza di custodia; la Corte non ha esaminato la fondatezza delle censure essendo intervenuta la rinuncia.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione invocati (dall'impugnante come possibili profili di censura), ma non decisivi nella pronuncia di inammissibilità per rinuncia.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma relativa ai limiti dell'atto di impugnazione; indicata per delimitare il motivo dedotto in ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta la carenza di interesse e l'inammissibilità del gravame: la decisione sul merito non viene pronunciata.
  • Se la rinuncia è motivata dalla sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, il giudice può escludere l'obbligo per il rinunciante di pagare le spese processuali e la Cassa Ammende (art. 616 c.p.p.).
  • La cortocircuitazione del procedimento per effetto della rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sui profili di merito, anche se il ricorso solleva questioni sostanziali sulla congruità della misura cautelare.
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale dettagliare in maniera concreta e specifica le ragioni per cui la misura è sproporzionata: elementi come quantità, durata delle cessioni, ruolo nell'associazione e precedenti misure cautelari sono centrali nella valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione.
  • Il richiamo a procedimenti pendenti, conversazioni intercettate o relazioni con terzi può essere valutato dal giudice come indice della pericolosità o del ruolo dell'indagato; analogie/differenze di trattamento rispetto ad altri indagati richiedono motivazione oggettiva e comparativa specifica.
  • Per evitare che una rinuncia precluda l'esame di questioni rilevanti, è utile valutare prima di rinunciare l'effettiva sostituzione o modificazione della misura e le conseguenze processuali della rinuncia stessa.

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