Cassazione Penale, Ordinanza n. 08856/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a quattro mesi di reclusione per violazione di sigilli su un box adibito ad attività commerciale, del quale egli era custode giudiziale dopo un sequestro. Deduce due motivi: con il primo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per asserita mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la manomissione dei sigilli sarebbe stata compiuta da terzi; con il secondo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nell'art. 350 c.p., prospettando una mera violazione colposa dei doveri di custodia.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici e sostanzialmente reiterano censure già formulate in appello, risolvendosi in una richiesta di diversa lettura del compendio probatorio e delle emergenze di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte valorizza la motivazione di merito secondo cui, anche a voler escludere che l'imputato abbia materialmente rimosso i sigilli, la sua qualità di custode gli imponeva di vigilare sul bene sequestrato e di denunciare tempestivamente l'effrazione non appena avuta conoscenza del fatto; in concreto, il box era stato sequestrato e affidato in custodia all'imputato, e successivamente gli agenti avevano riscontrato il locale aperto al pubblico con sigilli violati. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 c.p.
La violazione dei sigilli è ritenuta integrata in relazione alla custodia giudiziale del bene sequestrato e all'omessa vigilanza/denuncia dell'effrazione, non essendo decisiva l'eventuale mancata esecuzione materiale della rimozione da parte dell'imputato.
art. 350 c.p.
La Corte esclude la riqualificazione del fatto in violazione colposa dei doveri di custodia, poiché non si verte in un'ipotesi di mera negligenza o trascuratezza del custode.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello e che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Nel reato di violazione di sigilli, la posizione di custode giudiziale comporta un dovere di vigilanza costante sul bene sequestrato e l'obbligo di denunciare tempestivamente l'effrazione non appena conosciuta; l'eventuale mancata autorialità materiale della rimozione non esclude di per sé la responsabilità.
- La richiesta di riqualificazione in una fattispecie colposa non è accoglibile quando il quadro fattuale accertato evidenzi una condotta incompatibile con la mera negligenza del custode.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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