Cassazione Penale, Sentenza n. 22606/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti successivi per omissione dell'avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia, con notifica irregolare all'indirizzo di residenza e non al domicilio eletto (violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.); 2) vizio nella qualificazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen., poiché una precedente condanna era stata espiata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa notifica dell'avviso per l'udienza preliminare al difensore di fiducia costituisce nullità di carattere assoluto (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.) e non è sanata dalla mera presenza in udienza del difensore nominato per un altro imputato. La Corte ha escluso che la presenza del difensore dell'altro coimputato potesse equivalere a costituzione o rinuncia espressa dell'eccezione per Mastronardi. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la regressione del processo alla trattazione dell'udienza preliminare, affinché siano dati gli avvisi ai difensori di fiducia di Mastronardi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
L'omesso avviso di udienza che riguardi l'assistenza dell'imputato integra una nullità di ordine generale quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte conferma che per l'udienza preliminare l'omessa notifica è causa di nullità.
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità derivante dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza è assoluta e insanabile salvo che vi sia una rinuncia espressa o una costituzione e esercizio delle prerogative difensive da parte del difensore non avvisato.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di confronto: alcune decisioni hanno distinto le nullità assolute dalle nullità a regime intermedio, ma la Corte qui afferma l'assolutezza della nullità quando il difensore di fiducia non è stato posto in condizione di partecipare.
art. 183 cod. proc. pen.
Per sanare la nullità occorre una rinuncia espressa o che la parte abbia accettato gli effetti dell'atto o si sia avvalsa della facoltà cui l'atto è preordinato; nel caso concreto tale rinuncia non è emersa.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La nomina di un sostituto o la presenza del difensore per un altro imputato non equivale automaticamente alla costituzione del difensore non avvisato quale difensore del secondo imputato né aduna sanatoria della nullità.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in tema di termini per eccepire la nullità di regime intermedio; la Corte sottolinea che qui non si è in presenza delle condizioni che impongono l'applicazione del regime di decadenza di tale norma.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att., ossia enunciando i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 99 cod. pen.
Invocato in relazione alla recidiva: il ricorrente sosteneva che la recidiva non dovesse essere applicata perché la precedente pena era stata espiata in affidamento ai servizi sociali; il motivo è stato però assorbito dalla decisione sulla nullità procedurale.
art. 223, comma 2 n. 2; art. 224, comma 1 n. 1; art. 217 legge fallimentare
art. 223 c.2 n.2; art. 224 c.1 n.1 in relazione all'art. 217
Norme del codice fallimentare in base alle quali erano contestati i reati per cui Mastronardi era stato condannato in primo e secondo grado; la Cassazione ha annullato le sentenze per vizi procedurali senza entrare nel merito sostanziale delle contestazioni penali.
art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Riferimento ai principi del diritto alla difesa e del diritto di essere assistito dal difensore di propria scelta; la sentenza richiama che la designazione di un difensore d'ufficio in luogo del difensore di fiducia lesiona tale diritto quando impedisca la presenza del difensore scelto.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso per un'udienza a "partecipazione necessaria" al difensore di fiducia tempestivamente nominato configura una nullità assoluta e in generale insanabile, salvo rinuncia espressa o costituzione effettiva e esercizio delle prerogative difensive.
- La mera presenza in udienza di un difensore nominato per un altro imputato non vale a sanare la nullità per il difensore non avvisato, salvo che costui si costituisca espressamente in quella qualità o rinunci esplicitamente a eccepire il vizio.
- Per sanare la nullità occorre un atto di acquiescenza o rinuncia dell'interessato (o del suo difensore nella qualità omessa); senza tale atto la nullità impone la regressione del processo alla fase in cui l'irregolarità è intervenuta.
- Se la Corte di legittimità accerta una nullità assoluta relativa alla difesa, può annullare senza rinvio le sentenze e disporre il ritorno alla fase procedurale antecedente (qui: udienza preliminare) per garantire il diritto di difesa.
- Le questioni sulla recidiva (art. 99 c.p.) possono essere comunque rilevanti, ma quando una nullità procedurale fondamentale è accertata esse possono risultare assorbite e saranno valutate dopo la regolarizzazione della posizione difensiva.
- Per evitare rischi di nullità, notifiche e avvisi devono essere effettuati con precisione a ogni difensore di fiducia indicato e il giudice deve evitare di designare difensori d'ufficio quando esista una nomina fiduciaria tempestiva.
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