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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25142/2025 del 13/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto ed ottenuto dall’agente della riscossione estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento per tributi vari dal 1994 al 2010. Sosteneva che tali atti non gli fossero stati validamente notificati, deducendo la nullità o inesistenza delle notificazioni per violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 140, 148, 149 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva impugnazione; la CTR aveva poi annullato solo due cartelle. In Cassazione il ricorrente lamentava che la CTR avesse ritenuto valide le notifiche senza prova del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto e senza una ricerca effettiva, secondo diligenza e buona fede, della residenza, domicilio o dimora del contribuente. Nel frattempo, però, è intervenuta la nuova disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata ai soli casi di specifico pregiudizio (appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle indicate in dispositivo, perché ricadenti nel discarico previsto dal d.l. n. 119/2018 per importi inferiori a 1.000 euro. Per il resto ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, e ha considerato inammissibile il ricorso originario perché il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse all’impugnazione diretto nelle ipotesi tassative previste dalla norma sopravvenuta. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il ricorso per cassazione. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa. È stato inoltre disposto l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente come parametro della regolarità della notificazione della cartella di pagamento

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione eseguita in caso di irreperibilità del destinatario

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale asseritamente violata nella notificazione

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale asseritamente violata nella notificazione

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale disposizione attuativa asseritamente violata

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    ricordato dalla Corte come base della tutela differita contro l’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    la norma sopravvenuta si applica ai giudizi pendenti, specifica l’interesse alla tutela immediata ed è di interpretazione tassativa, non estensibile o analogica

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    norma introduttiva della modifica all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato per il discarico delle cartelle di importo inferiore a 1.000 euro

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1147 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale criterio di diligenza e buona fede nella ricerca della residenza o dimora del destinatario

Massime di principio

  • L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella di pagamento asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge sopravvenuta.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse ad agire nella tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • L’estratto di ruolo ha natura meramente interna e non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale resta assicurata, in via differita o mediante impugnazione di atti successivi lesivi, senza zone di non tutela.
  • Le ipotesi in cui è ammessa l’azione diretta contro il ruolo/cartella sono tassative e non possono essere ampliate per analogia o interpretazione estensiva.
  • Quando sopravviene una disciplina processuale che incide sull’interesse ad agire, il giudice può valutarne la sussistenza anche nel giudizio di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità se tale interesse non è specificamente allegato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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