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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40714/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la confisca di beni diversi dalla droga richiede la prova di un nesso di pertinenzialità con l'attività illecita. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono e della SIM e ha rinviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia per un nuovo giudizio su quel capo, colmando la lacuna motivazionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca del telefono cellulare e della relativa SIM per violazione di legge (richiamando l'art. 240 c.p.) e vizio di motivazione per assenza di prova della pertinenzialità dei beni rispetto al reato continuato di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di ricorso per cassazione contro patteggiamenti che contengono misure di sicurezza quando tali misure derivano dall'accordo; la Corte chiarisce che tale limitazione non opera se la misura non è frutto dell'accordo, permettendo il sindacato per vizio di motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento del controllo in Cassazione per vizio di motivazione quando la misura non è stata concordata dalle parti.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla misura di sicurezza; la Corte non si è risolta sul merito di questa violazione formale, ma ha motivato l'annullamento sulla base della mancanza di prova della pertinenzialità dei beni.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sui reati di stupefacenti contestati nell'ambito del patteggiamento; la confisca di beni diversi dalla sostanza soggiace al requisito della pertinenzialità.

Massime di principio

  • In reati di stupefacenti la confisca di beni diversi dalla droga (es. telefono, SIM, denaro, veicoli) è legittima solo se il giudice dimostra il nesso di pertinenzialità tra quei beni e l'attività delittuosa (uso, agevolazione, proventi o strumentalità).
  • La mera disponibilità su un bene da parte dell'imputato non basta per ordinarne la confisca: è necessaria una motivazione specifica che colleghi il bene al reato.
  • Nei patteggiamenti, le misure patrimoniali o di sicurezza possono comunque essere censurate in Cassazione per vizio di motivazione quando non risultano pattuite tra le parti; il giudice di legittimità può annullare e rinviare la questione al giudice di merito.
  • Se il giudice ordina confische, deve esplicitare le ragioni che giustificano la pertinenzialità (es. elementi probatori che dimostrino l'uso del telefono per contattare acquirenti, la conservazione di prove o la destinazione dei proventi), altrimenti la misura è vulnerabile all'annullamento.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza, il rinvio al giudice di merito consente di colmare la lacuna motivazionale senza rimettere in discussione l'intero patteggiamento, salvo che ciò incida sui presupposti della pena concordata.

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