Cassazione Penale, Sentenza n. 26912/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 06/11/2023 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP del 02/10/2023. L'oggetto della controversia era la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (cd. contestazione a catena). La difesa sosteneva che tra i fatti oggetto delle due ordinanze sussistesse una connessione qualificata e che la medesima piattaforma indiziaria (informativa di polizia giudiziaria del 16/11/2021) era già nota prima della richiesta di rinvio a giudizio relativa alla prima ordinanza, con conseguente applicabilità dell'art. 297 comma 3 e la conseguente retrodatazione/inefficacia della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale sopravvenienza è determinata dalla memoria difensiva del 04/03/2024 che ha documentato la successiva celebrazione di giudizio abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo (04/03/2024) con assoluzione dall'imputazione di concorso esterno e condanna per interposizione fittizia, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare e immediata liberazione dell'imputato. Perciò l'interesse del ricorrente alla decisione è venuto meno; la Corte ha altresì precisato che la sopravvenuta mancanza di interesse non equivale a soccombenza e che da tale inammissibilità non consegue condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale disciplina della 'contestazione a catena' e della possibile retrodatazione degli addebiti; il ricorrente invocava l'applicazione per collegare i fatti di due distinte ordinanze, ma la Corte non ha valutato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; è uno degli addebiti contestati nell'ordinanza di custodia cautelare originaria.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato, richiamato nei capi di imputazione relativi alle condotte contestate.
art. 512-bis cod. pen. (menzionato nel testo)
Norma menzionata nel capo di imputazione (testo della sentenza riporta l'articolo); interpretazione concreta non sviluppata nella motivazione della Cassazione, trattandosi di decisione sull'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 416bis1 cod. pen. (menzionato nel testo)
Richiamato come riferimento normativo collegato a specifiche imputazioni (es. sequestro di persona e lesioni aggravate in collegamento con art. 416bis); la Corte non ha affrontato il merito dell'interpretazione di tale norma nella presente decisione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010
Principio secondo cui la rinuncia o l'inammissibilità per causa sopravvenuta non configura automaticamente soccombenza se l'interesse è venuto meno per fatti non prevedibili al momento dell'impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019
Conferma che la decadenza dell'interesse per fatti sopravvenuti impedisce di qualificare il rinunciante come soccombente e pertanto non determina condanna alle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell'interesse (es. liberazione per declaratoria di inefficacia del titolo cautelare) rende inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse: il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito.
- La perdita dell'interesse sopravvenuta non equivale a soccombenza della parte che ha proposto l'impugnazione e, di norma, non comporta condanna alle spese processuali.
- Per ottenere la retrodatazione o l'applicazione della 'contestazione a catena' ex art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti e che la piattaforma indiziaria relativa ai fatti successivi fosse conoscibile prima dell'attribuzione formale del primo addebito.
- La 'connessione qualificata' non si esaurisce nella mera contiguità temporale o nella presenza di soggetti diversi: occorre evidenziare l'unità del disegno criminoso e la sostanziale identità del programma delittuoso che giustifica la retrodatazione degli addebiti.
- In presenza di eventi processuali sopravvenuti che possono estinguere o rendere inefficace la misura cautelare, la difesa deve tempestivamente depositare memorie e documentazione per informare la corte e ottenere la declaratoria di carenza d'interesse, evitando inutili trattazioni di merito.
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