Sentenza n. 4204/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 11582/2012, del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11582/2012, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sull'indennizzo ex legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la persistente inerzia del Ministero della Salute nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11582/2012. La sentenza aveva accertato il diritto alla rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato dell'indennità integrativa speciale componente l'indennizzo ex legge n. 210/1992 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.772,99, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva il 12 luglio 2012; il passaggio in giudicato è stato attestato dalla Cancelleria il 14 novembre 2025. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo di avere richiesto nel 2021 documentazione necessaria alla liquidazione e di avere ricevuto nel 2023 soltanto parte dei documenti. Il giudice ha ritenuto tale difesa generica, poiché non indicava quali documenti fossero stati richiesti, quali mancassero, perché fossero indispensabili, né quale interlocuzione specifica fosse intercorsa con la ricorrente o i suoi difensori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, essendo stata prodotta la sentenza da eseguire, provato il suo passaggio in giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicabile alle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Nel merito, il TAR ha accertato la persistente inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato conteneva un obbligo chiaro, puntuale, attuale e non discrezionale di pagamento. Le generiche allegazioni relative alla documentazione asseritamente incompleta non hanno dimostrato né l'adempimento né uno specifico fatto impeditivo imputabile alla ricorrente; il Ministero avrebbe dovuto provare puntualmente quali documenti fossero necessari, richiesti e non trasmessi e in che modo la loro mancanza impedisse il pagamento. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare entro sessanta giorni le somme dovute, oltre accessori. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero o un funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione, inclusi gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, nonché alle eventuali spese della funzione commissariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni è applicabile, secondo il giudice, anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative, il giudice fissa la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, consente di fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 2 legge n. 210/1992
Costituisce il riferimento normativo dell'indennizzo cui si riferisce il diritto alla rivalutazione riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un'obbligazione pecuniaria, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria chiara, puntuale e non discrezionale, l'amministrazione deve conseguire tempestivamente ed integralmente il bene della vita riconosciuto, senza poter opporre generiche difficoltà organizzative o amministrative.
- L'amministrazione che intenda giustificare il mancato pagamento con l'incompletezza della documentazione deve indicare e provare specificamente quali documenti siano necessari, quali siano stati richiesti e non prodotti e in che modo la loro mancanza impedisca causalmente l'esecuzione del giudicato.
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria giustifica l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere anche gli atti contabili e di bilancio necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Su richiesta della parte, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro può essere applicata una penalità di mora pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza che ordina il pagamento fino all'effettivo adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →