Sentenza n. 178/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina n. 244 del 31/08/2023, comunicata in data 2/09/2023 (con nota prot. n. 8377 del 1°/09/2023 a firma del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico, parimenti impugnata), con la quale il Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Sesto Campano ha disposto l''annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2 del 11/02/2019, rilasciato in favore del ricorrente e finalizzato alla realizzazione di una tettoia aperta per ricovero attrezzi e prodotti agricoli con sistemazione dell''area esterna sul fondo di proprietà del ricorrente, sito nel territorio comunale e distinto al fl. n. 34, particelle nn. 731 e 733; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, espressamente, la nota a firma del medesimo Responsabile del Servizio prot. n. 5557 del 08/06/2022 di comunicazione di avviso di avvio del procedimento di accertamento di presunti abusi edilizi; della nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 1608 del 01/03/2023 di invito a fornire documentazione e delucidazioni; della nota prot. n. 2134 del 22/03/2023 a firma del Responsabile del Settore Tecnico comunale di avviso di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del permesso di costruire n. 2/2019; della nota prot. n. 7204/2023 del 10/07/2023 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha respinto le osservazioni proposte dal ricorrente, a mezzo di proprio legale, con nota prot. n. 2818/2023 del 21/04/2023; della relazione prot. n. 7805 datata 31/07/2023 a firma del Responsabile del Procedimento; delle risultanze del sopralluogo del 15/06/2022, trasfuse nella relazione del 09/11/2022; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se in questa sede non espressamente indicato, ivi compreso – per quanto di ragione e si opus est - il provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Molise di cui alla ordinanza n. 5693 prot. n. 6063 del 24/11/1993, acquisito al protocollo comunale al n. 5291 del 26/11/1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 2/2019 per la realizzazione di una tettoia aperta in zona agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato nel 2019, nonché gli atti del procedimento presupposto, deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 10 e 21-nonies della l. n. 241/1990, delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione, del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, difetto di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti, sviamento e ulteriori figure sintomatiche. Il Comune aveva ritenuto illegittimo il titolo edilizio perché rilasciato in violazione delle distanze dai confini in zona agricola, richiamando l’annullamento parziale, da parte del soppresso Comitato regionale di controllo, di una delibera consiliare del 1993 che prevedeva una deroga convenzionale alle distanze. Il ricorrente ha contestato, in via assorbente, il superamento del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Ha inoltre negato di avere fornito una falsa rappresentazione della realtà, rilevando che l’erronea indicazione della zona urbanistica nella relazione tecnica allegata all’istanza costituiva un mero errore materiale e che il Comune conosceva comunque la corretta collocazione dell’intervento in zona E agricola.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Molise per carenza di legittimazione passiva, non essendo state formulate censure riferibili a suoi atti o comportamenti. Nel merito ha accolto il ricorso per la fondatezza assorbente della violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e ha annullato la determina comunale. Il provvedimento di autotutela era stato adottato il 31 agosto 2023, ben oltre dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire dell’11 febbraio 2019; il termine risultava comunque superato anche assumendo quale dies a quo l’8 agosto 2022, data nella quale il Comune avrebbe acquisito piena conoscenza delle presunte difformità attraverso la SCIA in variante. Il Collegio ha escluso la ricorrenza della deroga di cui al comma 2-bis, poiché il provvedimento non indicava né esplicitava false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci conseguenti a reato accertato con sentenza passata in giudicato. Inoltre, l’erronea indicazione della zona urbanistica nella relazione tecnica era un mero errore materiale, non idoneo a indurre il Comune in una falsa rappresentazione della realtà: l’amministrazione conosceva la localizzazione in zona E agricola già dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2018. Il richiamo comunale ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017 è stato ritenuto non pertinente, perché riferito al testo originario dell’art. 21-nonies, anteriore all’introduzione di un termine temporale massimo preciso. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la complessità fattuale e giuridica della controversia.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d'ufficio ... entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ...
Nel testo applicabile ratione temporis, il termine massimo di dodici mesi costituisce limite al legittimo esercizio dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzatori, salvo la specifica deroga prevista dal comma 2-bis.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive ... false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati ... anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi ...
La deroga al termine massimo richiede una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci riconducibili a una condotta costituente reato accertata con sentenza passata in giudicato; non è sufficiente un mero errore materiale, un’omissione o un’imprecisione progettuale.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non esaminato autonomamente perché il ricorso è stato accolto sulla base della violazione dell’art. 21-nonies.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non esaminato autonomamente per l’assorbimento degli ulteriori motivi.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non esaminato autonomamente per l’assorbimento degli ulteriori motivi.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune nel 2018 è valorizzata come elemento dimostrativo della conoscenza, da parte dell’amministrazione, della corretta collocazione dell’intervento in zona E agricola.
art. 37 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza cautelare per la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notifica al controinteressato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento autorizzatorio costituisce un limite decadenziale all’esercizio del potere di autotutela; il suo superamento rende illegittimo l’annullamento, anche quando l’amministrazione assuma di avere acquisito successivamente una diversa conoscenza dei presupposti dell’atto.
- La deroga al termine massimo prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 è applicabile soltanto in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci riconducibili a condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; non basta una generica inesattezza, omissione, imprecisione progettuale o erronea interpretazione della disciplina urbanistico-edilizia.
- Un errore materiale contenuto nella documentazione allegata a una domanda di permesso di costruire non integra una falsa rappresentazione idonea a consentire l’annullamento d’ufficio oltre il termine massimo quando l’amministrazione, sulla base degli atti del procedimento, conosceva o poteva conoscere la situazione reale e non è stata indotta in errore.
- Quando l’amministrazione esercita l’autotutela oltre il termine massimo, i presupposti della deroga temporale devono risultare dal provvedimento di annullamento e devono essere obiettivamente verificabili; non possono essere ricavati per la prima volta dalle difese processuali dell’amministrazione.
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