Sentenza del 22/02/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Notifica dell'intimazione di pagamento alla societàcoobbligata non preceduta dalla notifica della cartella esattoriale presupposta- Invalidità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento perché notificata senza che le fossero previamente notificate le cartelle esattoriali presupposte. Ha dedotto la violazione del diritto di difesa e degli obblighi di comunicazione degli atti impositivi, evidenziando che la notifica della cartella all'obbligata principale o a un altro coobbligato non poteva sostituire la notifica personale nei suoi confronti. L'Ufficio aveva sostenuto che la tempestiva notifica a uno solo dei soggetti solidalmente obbligati fosse sufficiente, richiamando l'art. 25 del DPR n. 602/1973.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento, poiché la cartella deve essere notificata al soggetto nei cui confronti l'Amministrazione intende far valere la pretesa tributaria. Se la pretesa è fatta valere verso più coobbligati, la cartella deve essere notificata a ciascuno di essi. La notifica effettuata soltanto nei confronti dell'obbligata principale o di altro coobbligato non consente di notificare direttamente l'intimazione alla società ricorrente. L'intimazione è stata quindi annullata e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori, spese generali, spese vive e quanto dovuto per legge.
Norme richiamate
Art. 6 della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
La norma tutela la conoscibilità degli atti tributari e il diritto del contribuente a ricevere gli atti necessari per comprendere e contestare la pretesa fiscale. La mancata notifica della cartella al soggetto destinatario dell'intimazione lede il diritto di difesa.
Art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992
L'impugnazione di un atto successivo consente di contestare anche gli atti presupposti non precedentemente notificati. L'intimazione di pagamento non può quindi fondarsi, nei confronti del contribuente, su una cartella mai notificata a quest'ultimo.
Art. 25 del DPR n. 602/1973
La disposizione, utilizzando la disgiuntiva "o", non autorizza la notifica della cartella a un solo coobbligato quando l'Amministrazione intenda agire anche nei confronti degli altri. La cartella deve essere notificata al soggetto, obbligato principale o coobbligato, contro il quale viene fatta valere la pretesa.
Art. 15 del D.lgs. n. 472/1997
Richiamato quale fondamento del principio di solidarietà passiva tra i soggetti obbligati, senza però escludere l'obbligo di notificare gli atti della riscossione a ciascun soggetto contro il quale si intenda procedere.
Art. 173 del TUIR
Richiamato in relazione agli effetti della scissione societaria e alla responsabilità solidale tra società coinvolte, responsabilità che non elimina la necessità della notifica individuale della cartella al soggetto destinatario della pretesa.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento è normalmente illegittima se notificata a un contribuente senza la previa notifica della cartella esattoriale presupposta nei suoi confronti.
- La notifica della cartella a uno solo dei coobbligati non consente automaticamente di procedere contro gli altri senza notificare anche a questi ultimi la cartella.
- La solidarietà passiva permette all'Amministrazione di pretendere l'intero debito da ciascun coobbligato, ma non elimina il diritto di ogni destinatario a ricevere gli atti necessari per conoscere e contestare la pretesa.
- In caso di scissione societaria o successione nella responsabilità tributaria, occorre distinguere tra responsabilità sostanziale per il debito e validità formale della riscossione: anche il soggetto solidalmente responsabile deve ricevere gli atti a lui destinati.
- L'impugnazione dell'intimazione può consentire di contestare la cartella presupposta quando quest'ultima non sia mai stata validamente notificata al contribuente.
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