Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Notifica dell'intimazione di pagamento alla societàcoobbligata non preceduta dalla notifica della cartella esattoriale presupposta- Invalidità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento perché notificata senza che le fossero previamente notificate le cartelle esattoriali presupposte. Ha dedotto la violazione del diritto di difesa e degli obblighi di comunicazione degli atti impositivi, evidenziando che la notifica della cartella all'obbligata principale o a un altro coobbligato non poteva sostituire la notifica personale nei suoi confronti. L'Ufficio aveva sostenuto che la tempestiva notifica a uno solo dei soggetti solidalmente obbligati fosse sufficiente, richiamando l'art. 25 del DPR n. 602/1973.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento, poiché la cartella deve essere notificata al soggetto nei cui confronti l'Amministrazione intende far valere la pretesa tributaria. Se la pretesa è fatta valere verso più coobbligati, la cartella deve essere notificata a ciascuno di essi. La notifica effettuata soltanto nei confronti dell'obbligata principale o di altro coobbligato non consente di notificare direttamente l'intimazione alla società ricorrente. L'intimazione è stata quindi annullata e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori, spese generali, spese vive e quanto dovuto per legge.

Norme richiamate

  • Art. 6 della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    La norma tutela la conoscibilità degli atti tributari e il diritto del contribuente a ricevere gli atti necessari per comprendere e contestare la pretesa fiscale. La mancata notifica della cartella al soggetto destinatario dell'intimazione lede il diritto di difesa.

  • Art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992

    L'impugnazione di un atto successivo consente di contestare anche gli atti presupposti non precedentemente notificati. L'intimazione di pagamento non può quindi fondarsi, nei confronti del contribuente, su una cartella mai notificata a quest'ultimo.

  • Art. 25 del DPR n. 602/1973

    La disposizione, utilizzando la disgiuntiva "o", non autorizza la notifica della cartella a un solo coobbligato quando l'Amministrazione intenda agire anche nei confronti degli altri. La cartella deve essere notificata al soggetto, obbligato principale o coobbligato, contro il quale viene fatta valere la pretesa.

  • Art. 15 del D.lgs. n. 472/1997

    Richiamato quale fondamento del principio di solidarietà passiva tra i soggetti obbligati, senza però escludere l'obbligo di notificare gli atti della riscossione a ciascun soggetto contro il quale si intenda procedere.

  • Art. 173 del TUIR

    Richiamato in relazione agli effetti della scissione societaria e alla responsabilità solidale tra società coinvolte, responsabilità che non elimina la necessità della notifica individuale della cartella al soggetto destinatario della pretesa.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento è normalmente illegittima se notificata a un contribuente senza la previa notifica della cartella esattoriale presupposta nei suoi confronti.
  • La notifica della cartella a uno solo dei coobbligati non consente automaticamente di procedere contro gli altri senza notificare anche a questi ultimi la cartella.
  • La solidarietà passiva permette all'Amministrazione di pretendere l'intero debito da ciascun coobbligato, ma non elimina il diritto di ogni destinatario a ricevere gli atti necessari per conoscere e contestare la pretesa.
  • In caso di scissione societaria o successione nella responsabilità tributaria, occorre distinguere tra responsabilità sostanziale per il debito e validità formale della riscossione: anche il soggetto solidalmente responsabile deve ricevere gli atti a lui destinati.
  • L'impugnazione dell'intimazione può consentire di contestare la cartella presupposta quando quest'ultima non sia mai stata validamente notificata al contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.