Sentenza del 22/02/2019 n. 367 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - termine per l'impugnazione dell'atto - scadenza - successiva istanza di accertamento con adesione - rimessione in termini per l'impugnazione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini non è stata riconosciuta. L’istanza di accertamento con adesione non può riaprire o prorogare il termine per impugnare un avviso di accertamento quando tale termine era già scaduto al momento della presentazione dell’istanza, anche se l’Ufficio ha successivamente attivato il contraddittorio. Il ricorso è quindi risultato tardivo e la pretesa del contribuente è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la successiva presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, seguita dall’attivazione del contraddittorio da parte dell’Ufficio, dovesse consentire la rimessione in termini per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento. Nel caso concreto, tuttavia, l’istanza era stata presentata quando il termine per impugnare l’atto era già scaduto e il contraddittorio si era concluso senza accordo.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento con adesione e del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento
La procedura di accertamento con adesione può incidere sul decorso del termine per impugnare solo se attivata tempestivamente, prima della scadenza del termine ordinario. Non produce invece effetti sananti o riapre il termine quando l’istanza è stata presentata dopo la sua scadenza.
Principio della rimessione in termini nel processo tributario
La rimessione in termini presuppone l’esistenza di una causa non imputabile che abbia impedito il rispetto del termine. La mera instaurazione di un contraddittorio per l’accertamento con adesione, soprattutto se successiva alla scadenza del termine di impugnazione, non è sufficiente.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un avviso di accertamento deve essere rispettato autonomamente e non può essere recuperato mediante una successiva istanza di accertamento con adesione.
- L’accertamento con adesione va attivato prima della scadenza del termine per il ricorso, verificando con precisione le date di notificazione dell’atto e di presentazione dell’istanza.
- Il fatto che l’Amministrazione avvii il contraddittorio non implica, da solo, che il contribuente sia rimesso nei termini per impugnare l’atto.
- Se la procedura di adesione si conclude senza accordo, il contribuente può beneficiare degli effetti sulla decorrenza del termine solo quando l’istanza era stata presentata tempestivamente; non può invece utilizzare la procedura per sanare una decadenza già maturata.
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