Sentenza del 22/02/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Commissione tributaria - sentenza di Corte costituzionale - limitazioni alla retroattività - superamento in via interpretativa - non è possibile - principio di equilibrio di bilancio - art. 81 Costituzione - rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso dell'addizionale IRES, denominata Robin Hood Tax, versata per i periodi d'imposta 2010-2014 ai sensi dell'art. 81, commi 16-18, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008. Ha sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità della disciplina, l'incostituzionalità avrebbe dovuto produrre effetti retroattivi sin dall'entrata in vigore della norma, rendendo indebiti i versamenti effettuati. In subordine, ha contestato la possibilità per la Corte costituzionale di limitare temporalmente gli effetti della propria pronuncia e ha chiesto il rimborso delle somme versate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza della CTP di Ferrara. Ha ritenuto legittima la scelta della Corte costituzionale di limitare al futuro, ossia dalla pubblicazione della sentenza n. 10/2015 in Gazzetta Ufficiale, gli effetti della declaratoria di illegittimità. Secondo il giudice, nelle cosiddette sentenze di spesa la Corte può bilanciare la tutela dei diritti lesi con il principio di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, sancito dall'art. 81 Cost. Di conseguenza, per i periodi d'imposta anteriori alla pubblicazione della sentenza, il tributo doveva ritenersi dovuto e non spettava alcun rimborso. La questione sulla quantificazione delle somme richieste è stata dichiarata assorbita. Le spese del grado sono state compensate per la complessità e l'incertezza della questione.
Norme richiamate
Art. 81, commi 16-18, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008
Disciplina della maggiorazione IRES per le imprese operanti nei settori petrolifero ed energetico, nota come Robin Hood Tax.
La norma costituiva il fondamento dell'addizionale IRES versata dalla contribuente, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con effetti soltanto dal futuro dalla sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale.
Art. 81 della Costituzione
Principio di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico.
Il principio può essere utilizzato nel bilanciamento con altri valori costituzionali per evitare che l'efficacia retroattiva di una pronuncia determini un grave squilibrio del bilancio statale.
Legge costituzionale n. 1/2012
Modifica dell'art. 81 della Costituzione.
Ha rafforzato il rilievo costituzionale dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, valorizzandoli nel giudizio di bilanciamento svolto dalla Corte costituzionale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015
Dichiarazione di illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax con effetti dalla pubblicazione della sentenza.
La Corte ha escluso l'efficacia retroattiva della declaratoria per evitare restituzioni massive e conseguenze finanziarie incompatibili con l'equilibrio di bilancio e con i principi di uguaglianza e solidarietà sociale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 260/1990
È richiamata come precedente che ammette pronunce con effetti graduati o differiti quando siano necessari per bilanciare valori costituzionali e rilevanti oneri finanziari.
Art. 2 della Costituzione
È stato richiamato in relazione alle esigenze di solidarietà sociale che potrebbero essere compromesse da una restituzione retroattiva generalizzata.
Art. 3 della Costituzione
È stato richiamato per tutelare uguaglianza e solidarietà, evitando una redistribuzione della ricchezza ritenuta irragionevole a favore di alcuni contribuenti.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha consentito la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella complessità della questione e nell'incertezza giurisprudenziale.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non comporta necessariamente il rimborso automatico dei tributi versati in periodi anteriori alla sentenza: occorre verificare gli effetti temporali espressamente stabiliti dalla Corte costituzionale.
- In presenza di rilevanti conseguenze finanziarie, la Corte costituzionale può limitare o differire gli effetti della propria pronuncia, bilanciando la tutela dei contribuenti con l'equilibrio di bilancio, la sostenibilità del debito pubblico e altri principi costituzionali.
- Il giudice tributario non può normalmente estendere in via interpretativa gli effetti retroattivi di una sentenza costituzionale quando la Corte abbia chiaramente stabilito che l'illegittimità opera soltanto dal futuro.
- Una norma dichiarata incostituzionale può continuare a produrre effetti per i periodi anteriori alla data indicata dalla Corte, rendendo dovuto il tributo già versato e impedendo il rimborso.
- La richiesta di rimborso deve essere valutata anche alla luce delle modalità temporali e degli eventuali limiti fissati nella sentenza costituzionale, non soltanto sulla base della dichiarazione astratta di illegittimità della norma.
- Quando la domanda principale di rimborso viene rigettata, le contestazioni relative alla quantificazione delle somme richieste possono risultare assorbite e non essere esaminate nel merito.
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