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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Assoggettabile all'imposta di registro il decreto ingiuntivo conseguente ad operazioni di finanziamento a medio/lungo termine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'assoggettamento a imposta di registro, nella misura proporzionale del 3%, di un decreto ingiuntivo richiesto per recuperare somme derivanti da un finanziamento bancario a medio/lungo termine, cioè con durata superiore a 18 mesi. Sosteneva che il regime dell'imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973 dovesse estendersi anche al decreto ingiuntivo oppure, in subordine, che l'atto dovesse essere tassato in misura fissa per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione preliminare dell'Agenzia, ritenendo l'appello sufficientemente specifico e idoneo a contestare la sentenza di primo grado. Nel merito, ha stabilito che il regime dell'imposta sostitutiva riguarda il finanziamento e gli atti inerenti alla sua concessione, esecuzione, modificazione ed estinzione, ma non si estende agli atti giudiziari successivi. Il decreto ingiuntivo, in quanto atto inserito in un procedimento giudiziario, è soggetto al regime ordinario dell'imposta di registro e, nel caso concreto, all'aliquota proporzionale del 3%. È stata inoltre esclusa l'applicazione del principio di alternatività IVA-registro, poiché i finanziamenti bancari a medio/lungo termine non rientrano nel regime IVA invocato dalla ricorrente. L'appello è stato quindi rigettato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. n. 601/1973

    tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione

    La norma assoggetta al regime dell'imposta sostitutiva gli atti direttamente inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ma il comma 2 introduce una deroga per gli atti giudiziari conseguenti a tali operazioni, che restano soggetti alle imposte secondo il regime ordinario.

  • Art. 17 del D.P.R. n. 601/1973

    Prevede l'imposta sostitutiva che assorbe, per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, le imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative, nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici è stata respinta, poiché la Commissione ha ritenuto che l'atto contenesse censure sufficientemente chiare contro la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il regime dell'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti bancari a medio/lungo termine non si estende automaticamente a ogni atto successivo collegato al finanziamento.
  • Gli atti giudiziari, compreso il decreto ingiuntivo richiesto per il recupero del credito derivante dal finanziamento, sono normalmente soggetti alle imposte previste dal regime ordinario, salvo una specifica disposizione di esenzione.
  • La qualificazione dell'atto come giudiziario prevale sul suo collegamento economico o funzionale con un'operazione di finanziamento già assoggettata a imposta sostitutiva.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non può essere invocato quando l'operazione non è effettivamente soggetta a IVA o quando manca il presupposto normativo per l'applicazione dell'alternatività.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra il contratto di finanziamento, coperto dal regime sostitutivo, e il successivo provvedimento giudiziario utilizzato per il recupero coattivo del credito, che può essere tassato autonomamente.

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