Sentenza del 22/02/2019 n. 379 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Commissione tributaria regionale - sentenze - conflitto con sentenza pregressa passata in giudicato - revocabilità - presupposti - sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. Secondo l’Ufficio, tale decisione era in contrasto con una precedente sentenza, già passata in giudicato, relativa all’anno 2006 e riguardante le stesse parti, lo stesso tributo e i medesimi elementi presuntivi di capacità contributiva: il possesso di un appartamento di 180 mq e di un’autovettura Kia Sorrento, in assenza di dichiarazione dei redditi. La contribuente aveva inoltre sostenuto, senza prova documentale, di aver ricevuto contribuzioni economiche dalla madre.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto la domanda di revocazione, ritenendo sussistente il contrasto tra la sentenza successiva e il giudicato esterno formatosi sulla precedente annualità. Ha quindi revocato la sentenza impugnata e deciso nuovamente la controversia nel merito, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettando la domanda originaria della contribuente. È stato ritenuto che gli elementi permanenti posti a fondamento dell’accertamento fossero sufficienti e che non potessero essere riconosciute, in assenza di prova, ulteriori dazioni di denaro da parte della madre. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite per il primo grado, l’appello e il giudizio di revocazione.
Norme richiamate
Art. 64 D.Lgs. n. 546/1992
La revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie è ammessa nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.
La norma consente di chiedere la revocazione della sentenza tributaria quando ricorre uno dei motivi previsti dal codice di procedura civile, tra cui il contrasto con una precedente sentenza passata in giudicato.
Art. 395, n. 5, c.p.c.
Revocazione per contrasto con altra sentenza precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
La sentenza successiva può essere revocata quando è incompatibile con una precedente decisione definitiva tra le medesime parti.
Art. 2909 c.c.
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Il giudicato esterno vincola i successivi giudizi tra le stesse parti quando esiste identità sostanziale della questione decisa.
Art. 67 D.Lgs. n. 546/1992
Dopo avere revocato la sentenza, il giudice tributario può decidere direttamente la controversia nel merito.
Artt. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa, salvo giusti motivi di compensazione.
Cass. Sez. Un. n. 13916/2006 e successive pronunce richiamate
Nel contenzioso tributario il giudicato esterno può produrre effetti anche per annualità diverse dello stesso tributo quando l’elemento valutato è tendenzialmente permanente e condiziona in modo stabile la fattispecie impositiva; non opera invece per elementi mutevoli da un anno all’altro.
Massime di principio
- La revocazione per contrasto tra giudicati richiede l’identità delle parti e una sostanziale identità dell’oggetto della decisione.
- Nel diritto tributario una sentenza relativa a un’annualità può vincolare un’altra annualità dello stesso tributo quando riguarda elementi permanenti, come la titolarità di immobili o beni durevoli, e non circostanze variabili di anno in anno.
- Il giudicato esterno impedisce al giudice di adottare, per una diversa annualità, una valutazione incompatibile su fatti e presupposti già definitivamente accertati.
- Le presunzioni favorevoli al contribuente, come l’asserita disponibilità di somme ricevute da familiari, devono essere supportate da elementi concreti quando sono necessarie a superare un accertamento fondato su indicatori di capacità contributiva.
- Se la sentenza successiva contrasta con un precedente giudicato rilevante, il giudice può revocarla e decidere direttamente il merito, con possibile condanna alle spese della parte soccombente.
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