Sentenza del 22/02/2019 n. 369 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino - non imponibilità - è tale - violazioni meramente formali - conseguenze sostanziali - non sussistono. IVA - Repubblica di San Marino - frode carosello - consapevolezza della frode - elemento sintomatico - immediata rivendita del bene - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria contestava il trattamento di non imponibilità IVA applicato alla cessione di una vettura dall’impresa italiana a un’impresa sammarinese, ritenendo che l’operazione fosse inserita in una frode carosello. La contestazione si fondava principalmente su irregolarità formali e sul fatto che la vettura fosse stata rivenduta dall’impresa sammarinese a un cliente italiano pochi giorni dopo la prima cessione. Il ricorrente sosteneva invece che tali elementi non dimostrassero né l’inesistenza dell’operazione né la sua consapevolezza di eventuali condotte fraudolente successive.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Le irregolarità meramente formali non sono sufficienti a far venir meno il regime di non imponibilità IVA previsto per le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino, quando non producano conseguenze sostanziali e non mettano in dubbio l’effettività della cessione. Inoltre, la mera rivendita del bene dopo pochi giorni non prova, da sola, la partecipazione o la consapevolezza del primo cedente rispetto a una frode carosello, potendo quest’ultimo essere estraneo alla successiva operazione commerciale. L’accertamento è stato quindi annullato o comunque disatteso in favore del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni tra Italia e Repubblica di San Marino
Il regime di non imponibilità IVA non può essere negato sulla sola base di violazioni formali prive di incidenza sostanziale, se l’operazione è effettiva e non è dimostrata una frode cui il cedente abbia partecipato o della quale fosse consapevole.
Principi in materia di frode carosello e consapevolezza del cessionario o cedente
Per negare il trattamento fiscale agevolato occorrono elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare che il soggetto conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode. La rivendita immediata del bene costituisce, al più, un elemento indiziario non sufficiente da solo.
Massime di principio
- Le irregolarità formali nella documentazione IVA non comportano automaticamente la perdita della non imponibilità quando non incidono sull’effettività dell’operazione, sull’identità delle parti o sulla prova dell’uscita del bene dal territorio rilevante.
- In presenza di una contestazione di frode carosello, l’Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti e concordanti la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente; non basta richiamare anomalie commerciali generiche.
- La rivendita rapida di un bene, anche a un soggetto nazionale, non dimostra di per sé la partecipazione del primo cedente alla frode, soprattutto se la successiva operazione è autonoma e il cedente non ne conosceva i dettagli.
- Il contribuente deve comunque conservare documentazione idonea a dimostrare la reale esecuzione della cessione, la regolarità dei rapporti con il cliente sammarinese e l’adozione di normali verifiche commerciali.
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