Cassazione Penale, Sentenza n. 33566/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione deducendo violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen.: la parte civile sarebbe stata costituita mediante procura priva della delibera assembleare che autorizzasse l'amministratore di condominio a costituirsi in giudizio; la delibera esistente sarebbe stata limitata all'autorizzazione a presentare un esposto e non alla successiva costituzione della parte civile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e reiterativo rispetto a questioni già esaminate dalla Corte di Appello. Ha ritenuto che la delibera assembleare del 2 luglio 2014 conteneva una espressa delega all'amministratore anche con riferimento alla successiva costituzione del condominio in giudizio per il risarcimento del danno; inoltre ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amministratore di condominio può esercitare in giudizio l'azione civile ex lege per la tutela delle parti comuni senza un mandato assembleare specifico. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 6.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.680,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))
Norma richiamata a fondamento del motivo di ricorso (violazione per vizio nella costituzione della parte civile); la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo manifestamente infondato e reiterativo
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando sia manifestamente infondato o reiterativo; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare euro 6.000
Giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. 4, n. 3320 del 12/12/2014 (Rv. 262124 - 01)
Principio richiamato secondo cui l'amministratore di condominio può esercitare in giudizio l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio "ex lege", senza necessità di un mandato assembleare specifico, poiché detiene poteri rappresentativi sulle azioni relative alle parti comuni
Massime di principio
- La costituzione della parte civile da parte dell'amministratore di condominio può essere valida anche se la delibera assembleare non contiene una formula rigidamente dettagliata, purché emergano elementi dalla delibera che autorizzino l'amministratore a perseguire l'azione risarcitoria (es. riferimenti espliciti alla querela e alla successiva costituzione per il risarcimento)
- La giurisprudenza consolidata ammette che l'amministratore, quale rappresentante "ex lege" del condominio, abbia poteri per esercitare l'azione civile in giudizio per le parti comuni senza necessitare sempre di un mandato assembleare specifico
- I motivi di ricorso che ripropongono questioni già decise dai giudici di merito e che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche rilevanti: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, commisurata equitativamente in base alla gravità della colpa processuale
- Chi impugna per eccepire la nullità o l'irregolarità della costituzione della parte civile deve fornire elementi nuovi e rilevanti; l'assenza di tali nuovi elementi espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni
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