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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio dell'8 maggio 2025 di rigetto dell'istanza di aggiornamento e conferma dell'informazione antimafia interdittiva del 9 novembre 2022, con i relativi atti presupposti e istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già destinataria di informativa antimafia interdittiva nel 2022, aveva chiesto l'aggiornamento della misura ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, sostenendo il venir meno dell'attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa e chiedendo, in subordine, l'applicazione della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis. Ha dedotto violazione degli artt. 86, 91, 92, 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e insussistenza dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che gli elementi riguardassero soggetti diversi dal titolare, incensurato, e fossero risalenti; che la Prefettura non avesse adeguatamente verificato la persistenza del rischio né considerato l'iscrizione in white list di un familiare presso altra Prefettura; che i rapporti parentali non fossero sufficienti e che il rischio, al più, fosse occasionale. Ha inoltre contestato la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e il carattere meramente apparente del contraddittorio procedimentale. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato anche le informative e le note delle Forze dell'ordine acquisite mediante accesso. Ha infine valorizzato le dimissioni dall'impresa di due familiari, intervenute dopo l'adozione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto una memoria di replica dell'Amministrazione perché depositata in assenza di una memoria della ricorrente cui replicare. Ha dichiarato parzialmente inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione delle note delle Forze dell'ordine, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. Nel merito ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto cristallizzati gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva del 2022, non più contestabili dopo l'estinzione del precedente giudizio, e ha rilevato che la nuova istruttoria aveva comunque evidenziato la persistente continuità di rapporti familiari, lavorativi, commerciali ed economici con soggetti e imprese riconducibili al medesimo contesto familiare, alcuni destinatari di interdittive antimafia. La prognosi prefettizia è stata ritenuta fondata su una valutazione complessiva e non sui soli rapporti parentali; il mero decorso del tempo non è stato considerato sufficiente a escludere l'attualità del pericolo. La Prefettura aveva esaminato anche l'iscrizione in white list di un familiare, giudicandola non idonea a modificare il quadro indiziario complessivo. Il rischio è stato qualificato come strutturale, non occasionale, sicché non ricorrevano i presupposti per la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Le dimissioni dei familiari, intervenute dopo l'adozione dell'atto, sono state ritenute irrilevanti per il giudizio di legittimità, potendo eventualmente essere valutate in una futura istanza di aggiornamento. Il termine di cui all'art. 92, comma 2-bis, è stato qualificato come ordinatorio o sollecitatorio, non essendo il suo superamento idoneo a consumare il potere prefettizio o a rendere illegittimo il provvedimento tardivo. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 è stata ritenuta superata dall'introduzione dell'art. 94.1 del d.lgs. 159/2011, che consente al Prefetto, su documentata istanza, di escludere determinati divieti e decadenze quando l'interdittiva priverebbe il titolare dell'impresa individuale e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 84, commi 3 e 4, e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia è una misura preventiva fondata su una valutazione prefettizia prognostica e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di provare la connivenza intenzionale dell'imprenditore.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Dopo il decorso del termine annuale di efficacia dell'interdittiva, il destinatario può chiedere il riesame alla luce di circostanze sopravvenute; il mero decorso del tempo non determina da solo il venir meno del pericolo.

  • art. 92, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 159/2011

    I termini previsti per l'adozione dell'interdittiva hanno natura ordinatoria o sollecitatoria; il loro superamento non consuma il potere prefettizio e non determina l'illegittimità dell'atto tardivo.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone un rischio infiltrativo non strutturale ma occasionale; non è applicabile quando il quadro evidenzia rapporti familiari, lavorativi ed economici radicati e non episodici.

  • art. 94.1 d.lgs. 159/2011

    Il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia.

    La norma consente al titolare di un'impresa individuale di presentare una documentata istanza per ottenere l'esclusione di uno o più divieti o decadenze quando l'interdittiva comprometta i mezzi di sostentamento propri e della famiglia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento prefettizio deve esplicitare le ragioni della prognosi infiltrativa e della valutazione degli elementi sopravvenuti, obbligo ritenuto assolto nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi delle persone interessate alla pronuncia.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • L'informativa antimafia costituisce una misura preventiva fondata su una prognosi prefettizia di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non; la valutazione deve essere complessiva e unitaria e non richiede la prova di una partecipazione o connivenza intenzionale dell'imprenditore.
  • I rapporti di parentela possono assumere rilievo ai fini dell'interdittiva non in via automatica, ma quando, considerati insieme alla natura e intensità delle relazioni, ai rapporti lavorativi e alle cointeressenze economiche, consentano di ritenere probabile una conduzione familiare dell'impresa o un'influenza mafiosa indiretta.
  • Nell'istanza di aggiornamento dell'interdittiva, il mero decorso del tempo non determina il venir meno dell'efficacia sostanziale della misura né dell'attualità del rischio; occorrono elementi oggettivi nuovi, contrari o sopravvenuti, idonei a smentire o superare la portata sintomatica degli elementi preesistenti.
  • Quando la Prefettura verifica le sopravvenienze dedotte dall'interessato e motiva adeguatamente la loro inidoneità a modificare un quadro indiziario ancora pregnante, può adottare un provvedimento confermativo dell'interdittiva.
  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone un pericolo di infiltrazione occasionale e non strutturale; essa non è applicabile quando emergano relazioni familiari, lavorative, commerciali ed economiche radicate e non episodiche con soggetti o imprese controindicati.
  • I termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 159/2011 per la conclusione del procedimento antimafia hanno natura ordinatoria o sollecitatoria: il loro superamento non consuma il potere prefettizio e non comporta, di per sé, l'illegittimità del provvedimento tardivo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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