Circolare numero 104 del 9-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce i principi della sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS e chiarisce che, per le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dall’Italia con Stati terzi e riservate ai soli cittadini delle parti contraenti, i vantaggi in materia pensionistica devono essere riconosciuti anche ai cittadini degli altri Stati membri UE in situazione obiettivamente analoga. Vengono indicati i Paesi interessati, i soggetti destinatari, i limiti soggettivi e oggettivi dell’applicazione, la decorrenza dei diritti e le modalità istruttorie, precisando che l’estensione riguarda solo le pensioni e non le prestazioni temporanee/non pensionistiche.
Regolamentazione comunitaria e applicazione della sentenza Gottardo/INPS alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
Regolamentazione comunitaria: sentenza Gottardo/INPS
La circolare chiarisce gli effetti nell’ordinamento previdenziale italiano della sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS, con particolare riferimento alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dall’Italia con Stati terzi. L’obiettivo è definire quando i vantaggi previsti per i cittadini del Paese contraente debbano essere estesi anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Principio generale affermato dalla Corte
La pronuncia della Corte di Giustizia stabilisce che, in base ai principi del Trattato CE sulla non discriminazione per nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori, non può essere negato a un cittadino comunitario ciò che una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo riconosce ai cittadini dello Stato membro contraente. La circolare richiama espressamente la precedente circolare n. 118 del 25 giugno 2002, emanata in relazione all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Comunità europea e Confederazione svizzera.
Ambito delle convenzioni interessate
La regola si applica alle convenzioni bilaterali il cui campo di applicazione personale sia limitato ai soli cittadini delle parti contraenti. Per l’Italia sono indicate le convenzioni concluse con:
- Capoverde;
- Croazia;
- Jersey-Isole del Canale;
- Principato di Monaco;
- Slovenia;
- Tunisia;
- ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.
La circolare precisa inoltre che, per la convenzione con l’ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, dopo l’entrata in vigore delle convenzioni con Croazia e Slovenia, l’applicazione residua riguarda solo i rapporti con la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica federale di Jugoslavia e la Repubblica di Macedonia.
Raccomandazione CASSTM n. 22 del 18 giugno 2003
La sentenza Gottardo ha suscitato perplessità in ambito comunitario e il confronto in seno alla Commissione Amministrativa di Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti si è concluso con la Raccomandazione n. 22 del 18 giugno 2003, pubblicata sulla GUCE L 326 del 13 dicembre 2003.
La Raccomandazione:
- afferma che i vantaggi pensionistici previsti da una convenzione tra uno Stato membro e uno Stato terzo, originariamente riconosciuti ai lavoratori nazionali, devono essere di massima concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri in situazione obiettiva analoga;
- invita gli Stati membri a concludere nuove convenzioni rispettose del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza comunitaria;
- prevede che gli Stati membri informino gli Stati terzi interessati sulle implicazioni della sentenza e ne sollecitino la collaborazione, anche con interventi congiunti quando più Stati membri abbiano concluso accordi con lo stesso Stato terzo.
Criteri applicativi adottati dall’INPS
In attesa degli esiti del dibattito comunitario, con la circolare n. 118/2002 l’Istituto aveva già impartito prime istruzioni limitando l’applicazione della sentenza alla totalizzazione multipla prevista dalla convenzione italo-svizzera. Con la presente circolare viene sciolta la riserva e si stabilisce che devono essere accolte le domande presentate da cittadini degli Stati membri per ottenere una pensione italiana in regime di una delle convenzioni indicate, anche se il relativo campo di applicazione è riservato ai cittadini.
Soggetti destinatari della sentenza
Sono destinatari della disciplina i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.
La circolare precisa che, al momento dell’emanazione:
- erano compresi i cittadini dei 15 Stati membri allora in vigore: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;
- dal 1° maggio 2004 si aggiungono i cittadini di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di adesione del 16 aprile 2003;
- restano esclusi i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, poiché aderenti allo Spazio economico europeo ma non all’Unione europea;
- restano altresì esclusi i cittadini svizzeri, non essendo cittadini di uno Stato membro.
Ambito soggettivo: lavoratori dipendenti e autonomi
La Raccomandazione richiama i lavoratori autonomi e dipendenti. La circolare chiarisce che i vantaggi in materia pensionistica previsti per i lavoratori nazionali devono essere riconosciuti, di massima, anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri che si trovino nella stessa situazione obiettiva.
Per i lavoratori autonomi, l’applicazione è possibile solo se la convenzione bilaterale interessata estende il proprio campo di applicazione soggettivo anche ad essi. In ogni caso, la circolare evidenzia che tutte le convenzioni bilaterali concluse dall’Italia sono applicabili alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Istituto.
Decorrenza dei diritti e limiti temporali
I principi della sentenza devono essere applicati:
- d’ufficio, per le domande ancora in trattazione, qualunque sia il motivo della pendenza;
- su domanda dell’interessato, nei casi già definiti.
La circolare stabilisce che i diritti derivanti dai nuovi principi non possono decorrere prima della data di entrata in vigore della convenzione bilaterale di riferimento. Vengono indicate le seguenti decorrenze minime:
- Capoverde: 1 novembre 1983;
- Principato di Monaco: 1 ottobre 1985;
- Jersey-Isole del Canale: 1 ottobre 1975;
- Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia: 1 gennaio 1961;
- Tunisia: 1 giugno 1987;
- Slovenia: 1 agosto 2002;
- Croazia: 1 novembre 2003.
Per i benefici economici arretrati si applicano le vigenti regole di decadenza e prescrizione dei singoli ratei. Se i termini di decadenza risultano scaduti, gli arretrati decorrono dal mese successivo alla nuova domanda. La circolare esclude infine l’applicazione dei nuovi principi alle situazioni divenute intangibili per effetto di sentenza passata in giudicato.
Istruttoria delle domande e rapporti con gli Stati terzi
Poiché gli Stati terzi non sono destinatari delle sentenze della Corte di Giustizia, dall’applicazione dei principi non possono derivare per essi nuovi oneri. Essi non sono quindi tenuti a riconoscere, a favore di cittadini comunitari diversi da quelli del proprio Stato contraente, prestazioni fondate sul cumulo di periodi assicurativi maturati nei due Stati.
La circolare fa l’esempio del cittadino tedesco che chiede una pensione in regime di convenzione italo-croata sulla base di periodi italiani e croati: l’Italia è tenuta a riconoscere il diritto senza pretendere un analogo riconoscimento da parte della Croazia.
Sul piano operativo:
- il cittadino comunitario residente in Croazia che presenti domanda in regime italo-croato non può pretendere dalla Croazia l’attivazione del collegamento con l’Italia e deve inoltrare la domanda direttamente all’Istituto, secondo la prassi prevista per i residenti in Stati terzi;
- per i residenti in Italia è possibile attivare il normale collegamento con lo Stato terzo, come richiesta di collaborazione, accompagnandolo con la nota informativa allegata alla circolare;
- in caso di mancata cooperazione dello Stato terzo, si deve ricorrere ad altri mezzi di prova, valorizzando la documentazione certificativa dei periodi assicurativi esteri prodotta dall’interessato.
Esclusione delle prestazioni temporanee o non pensionistiche
La circolare ribadisce che, nell’ambito dei lavori della CASSTM, gli Stati membri hanno concordato di limitare l’applicazione della sentenza alla sola materia pensionistica. Pertanto, i principi della sentenza non possono essere estesi alle prestazioni temporanee o ad altre prestazioni non pensionistiche richieste da cittadini comunitari non italiani in base a convenzioni bilaterali riservate ai soli cittadini delle parti contraenti.
Nota informativa allegata
L’allegato contiene un fac-simile di nota informativa da trasmettere allo Stato terzo interessato. Il testo richiama la sentenza Gottardo c/o INPS del 15 gennaio 2002, spiega che le convenzioni bilaterali devono essere interpretate nel senso dell’estensione dei vantaggi ai cittadini comunitari nella stessa situazione obiettiva e chiede collaborazione per ottenere le informazioni necessarie alla definizione della domanda di pensione, precisando che la sentenza non crea oneri a carico dello Stato destinatario della nota.
Punti principali
Principio della sentenza Gottardo
La Corte di Giustizia ha affermato che non può essere negato a un cittadino comunitario ciò che, in base a una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo, è concesso ai cittadini dello Stato membro contraente. Il principio si fonda sulla non discriminazione per nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori nel Trattato CE.
Ambito delle convenzioni interessate
La sentenza produce effetti sulle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con Stati terzi quando il loro campo di applicazione personale è limitato ai cittadini delle parti contraenti. Per l’Italia sono indicate le convenzioni con Capoverde, Croazia, Jersey-Isole del Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, con la precisazione che quest’ultima, dopo l’entrata in vigore delle convenzioni con Croazia e Slovenia, si applica solo ai rapporti con Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Jugoslavia e Repubblica di Macedonia.
Raccomandazione CASSTM n. 22/2003
La Commissione amministrativa di sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha adottato la Raccomandazione n. 22 del 18 giugno 2003, che orienta l’applicazione della sentenza: i vantaggi pensionistici previsti per i lavoratori nazionali devono essere concessi, di massima, anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri nella stessa situazione obiettiva; gli Stati membri sono invitati a tener conto del principio di non discriminazione nelle nuove convenzioni e a informare gli Stati terzi interessati per favorire la collaborazione applicativa.
Soggetti destinatari
Sono destinatari tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. La circolare richiama gli allora 15 Stati membri e precisa che dal 1° maggio 2004 rientrano anche i cittadini di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Restano esclusi i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, perché Stati SEE ma non UE, nonché i cittadini svizzeri, in quanto non cittadini di uno Stato membro.
Limiti oggettivi e lavoratori autonomi
L’estensione riguarda in via generale le pensioni e i lavoratori autonomi e dipendenti cittadini UE nella stessa situazione dei nazionali. Per i lavoratori autonomi la sentenza è applicabile solo se la convenzione bilaterale richiamata estende il proprio campo di applicazione soggettivo anche agli autonomi; la circolare segnala che tutte le convenzioni bilaterali concluse dall’Italia sono applicabili alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall’Istituto.
Decorrenza e limiti temporali
I principi devono essere applicati d’ufficio nelle domande in corso e, su domanda, nelle situazioni già definite. I diritti non possono decorrere prima dell’entrata in vigore della convenzione bilaterale interessata. La circolare indica, tra le altre, le decorrenze minime: Capoverde 1.11.1983, Monaco 1.10.1985, Jersey-Isole del Canale 1.10.1975, ex Jugoslavia 1.01.1961, Tunisia 1.06.1987, Slovenia 1.08.2002, Croazia 1.11.2003. Sugli arretrati si applicano decadenza e prescrizione dei singoli ratei; se i termini di decadenza sono decorso, gli arretrati decorrono dal mese successivo alla nuova domanda. Restano esclusi i casi coperti da sentenza passata in giudicato.
Istruttoria e collaborazione con gli Stati terzi
Poiché gli Stati terzi non sono destinatari delle sentenze della Corte di Giustizia, la sentenza non può imporre loro nuovi oneri. L’INPS deve quindi riconoscere la prestazione al cittadino UE senza pretendere un analogo riconoscimento da parte dello Stato terzo. Se il richiedente risiede in Italia, può essere avviato il normale collegamento con lo Stato terzo come richiesta di collaborazione, accompagnata dalla nota informativa allegata alla circolare. In caso di mancata cooperazione, l’istruttoria può essere completata con altri mezzi di prova e con la documentazione certificativa dei periodi assicurativi esteri prodotta dall’interessato.
Esclusione delle prestazioni temporanee
Gli Stati membri, nel dibattito in sede CASSTM, hanno limitato l’applicazione della sentenza alla materia pensionistica. Di conseguenza, i principi della sentenza non si applicano alle prestazioni non pensionistiche o temporanee richieste da cittadini comunitari non italiani in base a convenzioni bilaterali limitate ai soli cittadini delle parti contraenti.
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