Circolare numero 103 del 6-7-2004
SOMMARIO: Il rapporto contributivo. Presupposti. Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2004, i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio si iscrivono alla Gestione separata INPS solo se il reddito annuo supera 5.000 euro, considerati come fascia di esenzione. Oltre tale soglia i contributi sono dovuti solo sulla quota eccedente, con obblighi informativi del lavoratore verso i committenti e versamento da parte di questi ultimi secondo le regole delle collaborazioni coordinate e continuative. Vengono inoltre precisati aliquote, termini di pagamento, massimale contributivo, disciplina transitoria per le prestazioni rese prima del 31 dicembre 2003 e criteri per l’individuazione del lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile.
Iscrizione alla Gestione separata e versamento contributi per lavoro autonomo occasionale e vendite a domicilio
Iscrizione alla Gestione separata e contribuzione per lavoro autonomo occasionale e vendite a domicilio
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS e versamento dei contributi per lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio. Il documento precisa la portata della soglia annua di 5.000 euro, le modalità di iscrizione, gli obblighi del committente e del lavoratore, le aliquote applicabili per il 2004 e alcune regole transitorie.
Ambito di applicazione e soglia di esenzione
La disposizione decorre dal 1° gennaio 2004 e riguarda i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio. La circolare chiarisce che il limite di 5.000 euro annui non va inteso come soglia oltre la quale l’intero reddito diviene imponibile, ma come fascia di esenzione: i contributi sono dovuti solo sulla quota di reddito che eccede tale importo.
In caso di più rapporti nel medesimo anno solare, il superamento della soglia deve essere valutato complessivamente, secondo il criterio richiamato per l’aliquota aggiuntiva dell’1% nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004.
Obblighi informativi del lavoratore e diritto del committente
Dal regime delineato deriva l’obbligo del lavoratore di comunicare ai committenti, all’inizio dei singoli rapporti e tempestivamente durante il loro svolgimento, se il limite di 5.000 euro sia stato superato o meno. Parallelamente, il committente ha diritto di conoscere tale situazione per poter applicare correttamente la disciplina contributiva.
Iscrizione alla Gestione separata
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex legge n. 335/1995 sorge solo quando, nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), gli emolumenti percepiti superano 5.000 euro, anche in presenza di un unico rapporto o di una pluralità di rapporti, e decorre dal momento del superamento.
Per i lavoratori già iscritti, l’accredito dei contributi avviene secondo i principi della Gestione separata dalla data di prima iscrizione. La circolare specifica inoltre che:
- per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti non occorre una nuova iscrizione;
- gli incaricati che hanno iniziato l’attività nel 2004 utilizzano le modalità di iscrizione già in essere;
- per i lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto un apposito schema di domanda, destinato anche alla consultazione via internet;
- i soggetti iscritti per il 2004, o comunque quelli per i quali sono dovuti contributi per tale anno, non devono ripresentare domanda negli anni successivi;
- negli anni successivi l’accredito dei contributi decorre dal mese di gennaio, indipendentemente dal momento in cui si verifica il superamento della soglia.
Versamento dei contributi e adempimenti del committente
Una volta superata la fascia di esenzione, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli emolumenti corrisposti nel medesimo anno, con le medesime modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi. Il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del compenso, tramite modello F24 e utilizzando i codici CXX o C10.
Aliquote, rivalsa e massimale contributivo
Per il 2004 la circolare indica le seguenti aliquote contributive, da applicare sulla base imponibile costituita dagli emolumenti erogati al lavoratore:
- 10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta;
- 15% per i titolari di pensione diretta;
- 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.
L’aliquota del 17,80% deve essere incrementata di un punto percentuale sulla quota di emolumenti che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per il 2004 in 37.883,00 euro.
La circolare ricorda inoltre che:
- il committente ha diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota di contribuzione a suo carico, pari a un terzo;
- per tutti gli iscritti alla Gestione si applica il massimale contributivo della legge n. 335/1995, pari a 80.401,00 euro per il 2004.
Regolarizzazione dei versamenti già effettuati e denunce dei rapporti
Per gli emolumenti già corrisposti nel 2004, i contributi dovuti non sono gravati da oneri accessori se versati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. I versamenti già effettuati e poi risultati non dovuti, a seguito dei chiarimenti forniti, possono essere oggetto di rimborso secondo la normativa vigente.
Quanto alle denunce dei rapporti, la circolare conferma che esse sono attualmente effettuate annualmente a consuntivo mediante modello GLA, rinviando a successive comunicazioni per modalità e termini specifici.
Decorrenza temporale e prestazioni anteriori al 31 dicembre 2003
Sebbene la norma abbia efficacia dal 1° gennaio 2004, la circolare precisa che, per i lavoratori autonomi occasionali, gli emolumenti percepiti nel 2004 per prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2003 non rilevano ai fini dell’instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo. Il criterio non si applica invece agli incaricati alle vendite a domicilio, già soggetti a contribuzione prima del 1° gennaio 2004.
Individuazione del lavoro autonomo occasionale e base imponibile
Il lavoro autonomo occasionale viene ricondotto alla definizione di cui all’art. 2222 c.c.: il soggetto si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione e senza coordinamento con il committente. L’attività deve essere realmente occasionale, priva di professionalità e di prevalenza.
Gli elementi distintivi rispetto ad altre collaborazioni sono individuati nell’assenza di coordinamento, nella mancata integrazione funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico della prestazione e nell’autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione.
Sul piano tributario, tali attività producono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, determinati dall’art. 71 come differenza tra quanto percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito. Ai fini previdenziali, però, la contribuzione si applica sul compenso lordo erogato, dedotte soltanto le spese a carico del committente risultanti dalla fattura.
Monitoraggio dell’applicazione della norma
La circolare evidenzia infine il carattere innovativo della disciplina e invita le Direzioni regionali a svolgere un attento monitoraggio sull’applicazione concreta delle nuove regole, segnalando tempestivamente eventuali criticità emerse sul territorio.
Punti principali
Soglia di 5.000 euro e obbligo di iscrizione
La soglia di 5.000 euro annui non determina contribuzione sull’intero reddito, ma costituisce una fascia di esenzione. L’iscrizione alla Gestione separata e l’obbligo contributivo sorgono solo al superamento di tale importo nell’anno solare, anche in presenza di più rapporti, e decorrono dal momento del superamento. I contributi sono dovuti esclusivamente sulla parte di reddito eccedente.
Obblighi di comunicazione tra lavoratore e committente
Il lavoratore deve comunicare ai committenti, all’inizio di ciascun rapporto e tempestivamente durante lo svolgimento, se la soglia di 5.000 euro è stata o meno superata. Il committente ha diritto di conoscere tale situazione, per poter adempiere correttamente agli obblighi contributivi.
Iscrizione alla Gestione separata e regime per gli incaricati alle vendite a domicilio
Per gli incaricati alle vendite a domicilio già iscritti non è necessaria una nuova iscrizione; chi inizia l’attività nel 2004 utilizza le modalità già in uso. Per i lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto un apposito schema di domanda. I soggetti iscritti nel 2004, o per i quali risultino dovuti contributi per quell’anno, non devono presentare nuova domanda negli anni successivi; l’accredito dei contributi decorre dal mese di gennaio dell’anno di riferimento, indipendentemente dal momento in cui si perfeziona l’obbligazione contributiva.
Modalità e termini di versamento
Una volta superata la fascia di esenzione, il committente o i committenti versano i contributi sugli emolumenti corrisposti nel medesimo anno con le modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, cioè entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, tramite modello F24 e con i codici CXX o C10.
Aliquote contributive e maggiorazione dell’1%
Per il 2004 le aliquote indicate sono pari al 10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta, al 15% per i titolari di pensione diretta e al 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria. L’aliquota del 17,80% va aumentata di un punto percentuale sulla quota di emolumenti che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a 37.883,00 euro per il 2004.
Rivalsa, massimale e regolarizzazione di versamenti già effettuati
Il committente ha diritto di rivalsa per la quota contributiva a carico del lavoratore, pari a un terzo. Per tutti gli iscritti alla Gestione si applica il massimale contributivo previsto dalla legge n. 335/1995, pari a 80.401,00 euro per il 2004. I contributi dovuti per emolumenti già corrisposti nel corso dell’anno non sono gravati da oneri accessori se versati entro il 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. I versamenti già eseguiti e poi risultati non dovuti possono essere chiesti a rimborso secondo le disposizioni vigenti.
Denunce dei rapporti
Le denunce dei rapporti sono, al momento, effettuate annualmente a consuntivo tramite modello GLA. La circolare rinvia a successive comunicazioni per modalità e termini di tale adempimento.
Decorrenza della disciplina e prestazioni anteriori al 31 dicembre 2003
La disciplina si applica dal 1° gennaio 2004 e i contributi seguono il principio di cassa della Gestione separata. Tuttavia, per i lavoratori autonomi occasionali, gli emolumenti percepiti nel 2004 per prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2003 non rilevano ai fini dell’instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo. Questo criterio non si applica agli incaricati alle vendite a domicilio, già soggetti a contribuzione prima del 1° gennaio 2004.
Definizione di lavoro autonomo occasionale e imponibile contributivo
Il lavoro autonomo occasionale è definito in base all’art. 2222 c.c. come prestazione svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza subordinazione e senza coordinamento con il committente, in modo del tutto occasionale e senza professionalità o prevalenza. Gli elementi distintivi sono l’assenza di coordinamento, la mancata integrazione nell’organizzazione aziendale, il carattere episodico e l’autonomia su tempi e modalità di esecuzione. Sul piano tributario, tali attività producono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, determinati ai sensi dell’art. 71 come differenza tra compensi percepiti e spese specificamente inerenti. Ai fini previdenziali, la contribuzione si applica sul compenso lordo erogato, al netto delle spese a carico del committente risultanti dalla fattura.
Monitoraggio applicativo
Considerato il carattere innovativo della disciplina e la limitata disponibilità di precedenti giurisprudenziali e prassi amministrative, le Direzioni regionali vengono invitate a monitorare attentamente l’applicazione concreta della norma e a segnalare tempestivamente le problematiche emergenti.
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