Circolare numero 110 del 13-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Associazione Pensionati F.A.G.R.I. (A.P.F.) per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, i tempi di efficacia di deleghe e revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite istruzioni contabili con l’istituzione di due nuovi conti del piano dei conti per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-A.P.F. per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni e relative istruzioni contabili
Convenzione INPS-A.P.F. per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Pensionati F.A.G.R.I. (A.P.F.) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Oltre alle regole operative per deleghe e revoche, il documento contiene chiarimenti interpretativi, indicazioni sui rapporti finanziari e le responsabilità delle parti, nonché le conseguenti variazioni contabili.
Quadro normativo e finalità della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 20 maggio 2004 dal Commissario Straordinario dell’Istituto, in esecuzione della determinazione n. 1732 del 21 aprile 2004, con riferimento all’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. La circolare precisa che il servizio di esazione dei contributi associativi non interferisce con le attività istituzionali dell’INPS ed è stato autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con note n. 247 del 6 febbraio 2004 e n. 50183/12/RCA del 19 febbraio 2004.
Soggetti che possono aderire al servizio
Possono richiedere la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La circolare ribadisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega predisposta dall’INPS, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale dell’A.P.F., che appone anche il timbro dell’associazione.
Nel testo di delega devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del d.l.vo n. 196/2003. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’associazione abilitati a firmare e presentare le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti.
Decorrenza delle deleghe e trasmissione della documentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, la decorrenza è fissata dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la delega perviene alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza del trattamento pensionistico.
La circolare precisa che le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, unitamente alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve trasmettere alla struttura locale UNSIC:
- l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate riferite alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non attivate;
- l’elenco delle deleghe presentate in concomitanza con la domanda di pensione;
- l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.
Revoca della delega e concorrenza di più deleghe
La revoca della delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione alla sede INPS competente.
Se un pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, è considerata efficace, ai fini della trattenuta, la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tale ipotesi prevale la delega successiva. È inoltre escluso che la semplice emissione di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente.
La circolare segnala una modifica rispetto alle convenzioni precedenti: per le revoche pervenute direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo per la sede di informare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca.
Misura del contributo sindacale
La misura del contributo è determinata in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata secondo le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, gestiti a livello centrale.
L’INPS versa all’associazione acconti mensili commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino alla disponibilità dei dati necessari e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al primo acconto determinato a regime.
Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale sulle trattenute disposte al primo pagamento e sulle rate successive dell’anno di liquidazione. La misura dell’acconto è ottenuta riducendo del 3% l’importo delle trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono eseguiti senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari almeno al 97% del totale degli importi delle pensioni in pagamento, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione degli importi. Entro il secondo anno di validità della convenzione, le parti dovranno riesaminare la data prevista per il conguaglio.
La F.A.G.R.I. si impegna inoltre a corrispondere all’INPS, sin dalla stipula, gli importi derivanti dalla revisione dei costi; la circolare richiama i costi vigenti stabiliti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono a carico dell’associazione anche tutte le spese e gli eventuali oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Le rimesse monetarie all’associazione sono effettuate dalla Sede centrale secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è esonerato da responsabilità qualora i pagamenti avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, difficoltà che devono essere comunicate tempestivamente all’associazione.
Responsabilità e rapporti con l’utenza
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra i pensionati assoggettati a ritenuta e l’organizzazione sindacale. L’A.P.F. esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in particolare, dalle controversie sulla validità o regolarità delle deleghe, impegnandosi a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo.
A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche dell’A.P.F. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti dell’associazione devono rivolgersi per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolvibili localmente sono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali dell’associazione.
Banca dati delle deleghe
La convenzione prevede che l’INPS metta a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza. In tale archivio saranno caricati i dati relativi a nuove deleghe, revoche, eliminazioni e altre variazioni. La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni disposte dall’INPS e deve rispettare le regole di sicurezza dell’Ente e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute operate sulle pensioni per conto dell’A.P.F. vengono istituiti due conti:
- GPA 25/119, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/119, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
La circolare precisa che il conto GPA 27/119 deve essere movimentato dall’esercizio 2005. Le denominazioni complete e abbreviate dei conti sono riportate nell’allegato 3.
Durata della convenzione
La convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2004. È prevista la proroga tacita di biennio in biennio a decorrere dal 1 gennaio 2005, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
Punti principali
Ambito soggettivo della delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza sostitutivi o integrativi gestiti dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega e tutela dei dati personali
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.l.vo n. 196/2003. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale A.P.F.; i nominativi dei soggetti abilitati a firmare e presentare le deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS.
Decorrenza, efficacia e trasmissione delle deleghe
Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla sede INPS competente. Le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione producono effetti dalla decorrenza della pensione. Le deleghe e le revoche vengono acquisite entro tre mesi; la documentazione deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia, con restituzione di una copia timbrata e firmata dall’INPS come ricevuta.
Revoca della delega e pluralità di deleghe
La revoca presentata all’INPS dal pensionato produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione. Se risultano più deleghe a favore di organizzazioni diverse, ha efficacia la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La circolare segnala inoltre che, per le revoche pervenute direttamente all’INPS, non sussiste più l’obbligo di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa ed esclusi i trattamenti di famiglia, secondo tre fasce: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e responsabilità
I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale. L’INPS versa acconti mensili pari al 97% delle trattenute; per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale con riduzione del 3%. I conguagli avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri. L’A.P.F. sostiene spese e ogni altro onere, anche fiscale, e manleva l’INPS da responsabilità nei rapporti tra pensionato e associazione, impegnandosi a ristorare eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità della delega.
Rapporti locali e banca dati delle deleghe
I rapporti con le strutture periferiche A.P.F. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte localmente vengono rimesse alla Direzione Generale e alle strutture nazionali dell’associazione. La convenzione prevede anche una banca dati delle deleghe sindacali consultabile dall’organizzazione per la parte di propria competenza, nel rispetto delle autorizzazioni INPS e delle norme di sicurezza e privacy.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per rilevare contabilmente le trattenute per contributi sindacali sono istituiti i conti GPA 25/119, per le pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/119, per le pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/119 deve essere movimentato dall’esercizio 2005. I nuovi conti sono riportati nell’allegato 3.
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