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Circolare

Circolare numero 108 del 13-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione nazionale stipulata il 20 maggio 2004 tra INPS e U.N.C.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dai datori di lavoro agricoli aderenti. Vengono richiamate le modalità operative già disciplinate dalla circolare n. 85/1998, i flussi di dati e deleghe, i termini annuali per l’invio dei nominativi e delle revoche, nonché le regole su revoca, rendicontazione, acconti, conguagli e durata dell’accordo.

Convenzione INPS-UNCI per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-U.N.C.I. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà comunicazione della convenzione nazionale stipulata il 20 maggio 2004 tra INPS e U.N.C.I. per la riscossione dei contributi associativi previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 334. L’accordo disciplina in modo puntuale modalità operative, flussi informativi, deleghe, revoche, gestione finanziaria e durata della convenzione.

Ambito della convenzione e base normativa

La convenzione si fonda sull’art. 11 della legge n. 334/1968, che consente la riscossione dei contributi associativi tramite il servizio competente, previa autorizzazione ministeriale. La circolare richiama anche il subentro dell’INPS allo SCAU disposto dall’art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. È inoltre richiamata l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 1983 del 24 ottobre 2002.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, utilizzando le medesime procedure. Sugli F24 l’INPS deve indicare anche l’importo del contributo associativo, con l’espressa dizione "contributo associativo U.N.C.I.". La circolare evidenzia che la riscossione unitaria non muta la natura volontaria del contributo associativo e, quindi, esclude per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva.

In caso di pagamento parziale dell’importo complessivamente richiesto, quanto versato viene imputato innanzitutto ai contributi previdenziali e assistenziali; solo l’eventuale residuo è attribuito al contributo associativo.

Identificazione degli associati e flussi informativi

L’U.N.C.I. deve trasmettere alla Sede centrale INPS – Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i supporti magnetici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. I termini indicati sono:

  • entro il 10 gennaio di ciascun anno;
  • per la parte residua, entro il 30 marzo; nella circolare riepilogativa è indicato il 31 marzo.

I supporti devono contenere l’indicazione dell’Agenzia INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa e almeno i seguenti dati:

  • denominazione completa dell’impresa e del titolare;
  • codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni;
  • codice fiscale e partita IVA;
  • indirizzo e CAP della sede;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, dopo l’abbinamento, rende disponibili i dati alle Agenzie territorialmente competenti per la conferma sulla base delle deleghe conservate in sede. Anche i nominativi per i quali non è stato trovato abbinamento devono essere verificati, in quanto potrebbero trattarsi di soggetti di nuova iscrizione. Se alla verifica finale un soggetto non risulta presente negli archivi dell’Istituto, non si procede all’emissione degli F24 e quindi alla riscossione della quota; per riproporlo negli anni successivi l’U.N.C.I. deve reinserirlo nei supporti magnetici.

Delega alla riscossione e trattamento dei dati personali

Contestualmente all’invio dei supporti magnetici, l’U.N.C.I. deve trasmettere all’Agenzia INPS competente una delega alla riscossione sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l’INPS. La delega deve comunque contenere:

  • il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati personali;
  • l’autorizzazione alla comunicazione dei dati all’U.N.C.I. da parte dell’INPS;
  • il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti usati dall’INPS per i contributi obbligatori.

La sottoscrizione della delega deve essere controfirmata dal responsabile U.N.C.I. con il timbro dell’organizzazione. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale U.N.C.I. come attestazione di conformità all’originale.

Revoche e decorrenza

Le revoche delle deleghe seguono le medesime modalità previste per l’invio dei dati. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se perviene dopo il 30 marzo, in funzione dell’armonizzazione delle procedure.

Qualora l’INPS riceva direttamente dall’associato una comunicazione di recesso dal rapporto di adesione, la sede ne prende nota e la comunica all’Associazione, procedendo alla cancellazione del soggetto nel rispetto delle medesime scadenze.

Variazioni dell’importo del contributo

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’Associazione deve comunicare all’INPS eventuali modifiche della misura del contributo associativo sindacale, valide per l’intero anno.

Aspetti finanziari, acconti e conguagli

L’U.N.C.I. si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi determinati in seguito alla revisione dei costi. La circolare precisa che i costi vigenti sono quelli fissati dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Restano a carico dell’U.N.C.I. anche eventuali oneri fiscali e ogni altro costo inerente la convenzione.

L’INPS – Sede centrale, entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria, corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione, per ciascuna emissione, una percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario di pertinenza e il totale degli importi posti in riscossione; la percentuale è ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente, con evidenza:

  • della situazione finanziaria con l’Associazione per le emissioni contributive non ancora ultimate;
  • dell’importo annuo delle somme imposte;
  • dell’ammontare delle quote associative riscosse relative agli F24 elaborati, suddivisi per provincia;
  • dell’elenco dei soggetti associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
  • dell’eventuale conguaglio.

Per ogni singola emissione, una volta elaborati gli F24 riscossi, l’INPS trasmette anche un rendiconto con:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati;
  • l’importo del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
  • gli acconti corrisposti per l’emissione;
  • l’eventuale conguaglio.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS provvede a effettuare i conguagli.

Responsabilità tra le parti e durata della convenzione

I rapporti derivanti dalla convenzione, compresa l’eventuale restituzione di somme indebitamente versate, si instaurano direttamente tra l’Associazione e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione dell’accordo. In caso di controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione, l’Associazione deve rimborsare all’Istituto spese e onorari sostenuti, su semplice presentazione di nota specifica.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, ossia sei mesi prima della scadenza. È inoltre prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti stipulanti, ove nel corso dell’esecuzione si rendano necessarie aggiunte o modifiche.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS e l’U.N.C.I. hanno stipulato una convenzione nazionale per la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334. La riscossione avviene insieme a quella dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ma resta volontaria e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.

Modalità di riscossione e indicazione in F24

Il contributo associativo viene riscosso con le stesse procedure previste per i contributi obbligatori. Sugli F24 deve essere indicato anche l’importo del contributo dovuto all’U.N.C.I., con l’esplicita dicitura "contributo associativo U.N.C.I.". Se il versamento non copre integralmente i contributi richiesti, l’importo versato viene imputato prima ai contributi previdenziali e assistenziali e solo l’eventuale eccedenza al contributo associativo.

Flussi informativi, deleghe e verifica degli associati

L’U.N.C.I. deve trasmettere alla Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio e per la parte residua entro il 30/31 marzo di ogni anno, i supporti magnetici con i dati identificativi dei nuovi associati e dei soggetti che revocano l’adesione o non intendono più pagare la quota. Le sedi INPS territorialmente competenti ricevono i dati per la convalida sulla base delle deleghe presenti. Contestualmente l’Associazione deve far pervenire alle Agenzie INPS competenti una delega sottoscritta dal socio, controfirmata e timbrata dall’U.N.C.I., contenente anche il consenso informato al trattamento dei dati personali.

Revoche, modifiche della quota e decorrenza degli effetti

Le revoche delle deleghe sono comunicate alle Agenzie INPS con le stesse modalità previste per i dati iniziali. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se inviata dopo il 30 marzo. Se la comunicazione di recesso perviene direttamente all’INPS, la sede ne prende nota, la comunica all’Associazione e procede alla cancellazione del soggetto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’Associazione deve comunicare eventuali modifiche della misura del contributo associativo valide per l’intero anno.

Aspetti finanziari, acconti e rendicontazione

L’UNCI corrisponde all’Istituto gli importi determinati in base alla revisione dei costi; i costi vigenti sono quelli della delibera C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, con oneri e spese, anche fiscali, a carico dell’Associazione. L’INPS versa all’Associazione un acconto entro il mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione obbligatoria, calcolato sulla base di una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti e al netto di rimborso spese e IVA. Entro il 30 giugno di ogni anno l’INPS trasmette un prospetto riepilogativo dell’anno precedente e il rendiconto con eventuali conguagli.

Responsabilità, durata e rinnovo

I rapporti conseguenti, compresa l’eventuale restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra Associazione e soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi per l’applicazione della convenzione, mentre l’Associazione deve rimborsare spese e onorari sostenuti dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta con raccomandata entro il 30 giugno. È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti.

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