Circolare numero 101 del 6-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come gestire, ai fini delle provvidenze economiche per invalidi civili ultrasessantacinquenni, il superamento dei limiti di reddito. Viene precisato che il venir meno del requisito reddituale non incide sullo status di invalido, ma solo sull’erogazione della prestazione, che può essere sospesa e poi riattivata se il reddito rientra nei limiti; se invece il superamento è definitivo, la prestazione va revocata. Le Sedi devono sospendere immediatamente la prestazione per l’anno interessato, richiedere una nuova domanda di ripristino dall’anno successivo e, per le cause pendenti, chiedere la cessazione della materia del contendere con pagamento dalla cessazione dell’ostacolo reddituale.
Criteri di accertamento del reddito per le provvidenze agli invalidi civili dal compimento dei 65 anni
Criteri di accertamento del reddito per le provvidenze agli invalidi civili dal compimento dei 65 anni
La circolare chiarisce il trattamento da riservare alle provvidenze economiche riconosciute agli invalidi civili quando, dopo il compimento del 65° anno di età, vengano superati i limiti reddituali previsti dalla legge. L’obiettivo è coordinare le regole sul requisito reddituale con la permanenza dello status di invalido civile e con la trasformazione della prestazione in assegno sociale o pensione sociale sostitutiva.
Premessa e finalità dell’intervento
L’Istituto segnala che è stata sottoposta ai Ministeri competenti la situazione di coloro che non hanno ottenuto la liquidazione dell’assegno sociale sostitutivo della invalidità civile al compimento dei 65 anni, perché nello stesso anno hanno superato i limiti di reddito, calcolati con riferimento all’anno precedente, necessari anche per il pagamento degli arretrati. La circolare interviene per definire il corretto criterio di gestione amministrativa di tali casi.
Indicazioni dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia
Secondo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il superamento del limite reddituale verificatosi nell’anno di compimento dei 65 anni, in coincidenza con il passaggio dalla pensione di invalidità civile all’assegno sociale e con il subentro dell’INPS nella gestione del trattamento, comporta la perdita del requisito economico per l’erogazione, ma non elimina lo stato di invalidità. Il diritto all’assistenza economica collegata allo status resta quindi integro, pur mutando la prestazione e il soggetto erogatore.
La circolare richiama anche il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui il diritto alle provvidenze di invalidità civile nasce con il riconoscimento sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale costituisce un ostacolo soltanto alla concreta erogazione della prestazione, non al riconoscimento del diritto in sé.
Fondamento giuridico e natura della prestazione
Viene ribadito che lo status di invalido civile è il fondamento esclusivo della prestazione sostitutiva prevista dall’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni. Il mutamento del nomen iuris al raggiungimento dei 65 anni ha rilevanza solo economica, perché serve ad allineare l’importo della prestazione a quello della pensione o dell’assegno sociale della generalità dei soggetti non invalidi. Rimangono però fermi i requisiti reddituali e le modalità di calcolo già previste prima del compimento dell’età.
Effetti sulla gestione amministrativa da parte dell’INPS
La circolare precisa che, nell’esercizio delle funzioni di erogazione dei trattamenti di invalidità civile attribuite dall’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’INPS deve ripristinare la prestazione qualora vengano nuovamente a sussistere le condizioni reddituali. In questo quadro, una prestazione sospesa non va considerata definitivamente estinta se il venir meno del requisito è solo temporaneo.
Disposizioni operative per le Sedi
Le Sedi devono procedere immediatamente alla sospensione della provvidenza per l’anno interessato, dandone preventiva e adeguata comunicazione all’interessato. Contestualmente devono richiedere una nuova domanda di ripristino della prestazione dal primo giorno dell’anno successivo, corredata da dichiarazione reddituale presuntiva attestante il rientro nei limiti per l’anno considerato.
Giudizi pendenti
Per le eventuali controversie giudiziarie già in corso sulla questione, l’Istituto invita a richiedere la cessazione della materia del contendere, con pagamento della prestazione a partire dal momento in cui è cessata la situazione reddituale ostativa.
Criterio di sospensione e riattivazione
La circolare conferma che, quando il superamento dei limiti di reddito è dovuto a cause temporanee o contingenti, l’erogazione della pensione sociale o dell’assegno sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni deve essere sospesa per tutto il periodo in cui permane la situazione ostativa. La prestazione va poi riattivata non appena il reddito rientri nei limiti previsti, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sospensione, secondo la procedura sopra indicata.
Revoca nei casi di superamento definitivo
Diverso è il caso in cui il superamento del limite reddituale non sia temporaneo ma definitivo, come avviene ad esempio in presenza della liquidazione di un altro trattamento pensionistico a carico dell’invalido. In tali ipotesi la pensione sociale o l’assegno sociale per invalidi civili devono essere revocati con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che ha determinato il superamento del reddito.
Richiamo a precedenti istruzioni
La circolare richiama infine quanto già disposto con la circolare n. 86 del 27 aprile 2000 in tema di reddito da considerare per l’accertamento o la verifica delle condizioni reddituali, ribadendo che il reddito rilevante è quello percepito dall’interessato nell’anno precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della prestazione. Il presente intervento si pone inoltre come integrazione del messaggio n. 1338 del 12 novembre 1994.
Punti principali
Premessa e questione affrontata
La circolare interviene sulla posizione di coloro che, al compimento del 65° anno di età, non hanno ottenuto la liquidazione dell’assegno sociale sostitutivo della invalidità civile perché, nello stesso anno di compimento dell’età, hanno superato i limiti di reddito previsti per legge, tenendo conto del reddito dell’anno precedente per il pagamento degli arretrati.
Interpretazione dei Ministeri competenti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il superamento del limite reddituale nell’anno del compimento dei 65 anni comporta il venir meno della condizione economica per la prestazione, ma non incide sullo status di invalido civile, che resta il fondamento della provvidenza. Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che il requisito reddituale è un elemento ostativo all’erogazione, non al riconoscimento del diritto.
Natura della prestazione dopo i 65 anni
La circolare ribadisce che il mutamento del nomen iuris della prestazione al raggiungimento dei 65 anni ha rilevanza solo economica. La prestazione sostitutiva ex art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, resta collegata allo status di invalido civile, mentre si applicano i requisiti reddituali e le modalità di computo dei redditi previsti anche prima del compimento dei 65 anni.
Effetti sulla gestione INPS
L’INPS, nell’esercizio delle funzioni di erogazione dei trattamenti di invalidità civile attribuite dall’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, deve ripristinare la prestazione quando le condizioni reddituali tornano a consentirla, se la prestazione era stata revocata o sospesa per il superamento del limite reddituale.
Disposizioni operative per le Sedi
Le Sedi devono sospendere immediatamente la provvidenza per l’anno interessato, previa comunicazione all’interessato, e richiedere contestualmente una nuova domanda di ripristino della prestazione dal primo giorno dell’anno successivo, accompagnata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti per l’anno considerato.
Cause giudiziarie pendenti
Per le cause in corso sulla questione, la circolare invita a chiedere la cessazione della materia del contendere, con pagamento della prestazione a decorrere dal momento in cui è cessata la situazione reddituale ostativa.
Sospensione e riattivazione della prestazione
Se il superamento del reddito è soltanto temporaneo o contingente, la pensione sociale o l’assegno sociale per invalidi civili ultrasessantacinquenni deve essere sospesa per il periodo in cui perdura l’ostacolo reddituale e riattivata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sospensione, una volta rientrati nei limiti previsti.
Revoca definitiva nei casi di superamento stabile
Se il superamento del limite reddituale è definitivo, ad esempio per la liquidazione di un altro trattamento pensionistico a carico dell’invalido, la pensione o l’assegno sociale devono essere revocati con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che ha determinato il superamento del reddito.
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