Circolare numero 109 del 13-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Associazione Nazionale Pensionati Federcasalinghe (ANPF) per la trattenuta dei contributi associativi sulle pensioni, ai sensi dell'art. 23-octies della legge n. 485/1972. Vengono precisati i pensionati che possono conferire delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità tra le parti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l'istituzione di due nuovi conti e le relative variazioni al piano dei conti.
Convenzione INPS-ANPF per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni e relative istruzioni contabili
Convenzione INPS-ANPF per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni
La circolare disciplina l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Nazionale Pensionati Federcasalinghe (ANPF) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono richiamati il fondamento normativo nell'art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonché le istruzioni operative e contabili necessarie alla gestione del servizio.
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
La convenzione riguarda i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS.
La circolare precisa che la disciplina non può essere applicata ai titolari di pensione o assegno sociale, in quanto l'art. 23-octies fa espresso riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega redatta sul testo predisposto dall'INPS, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo associativo;
- le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale ANPF, con apposizione del timbro del sindacato. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati ANPF abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell'INPS.
Decorrenza della delega, rinnovo e revoca
Per i pensionati già titolari di trattamento pensionistico, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione.
La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. Sia la delega già in essere sia quella presentata con la domanda di pensione si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.
La revoca:
- è efficace dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione alla sede INPS competente;
- può essere comunicata anche direttamente dal pensionato all'INPS;
- non si presume mai implicitamente dalla sottoscrizione di una nuova delega.
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a favore di organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. La circolare segnala inoltre che, rispetto alle convenzioni precedenti, per le revoche pervenute direttamente all'INPS non sussiste più l'obbligo di avvisare preventivamente l'organizzazione sindacale prima dell'acquisizione della revoca.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, ma esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote stabilite sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio di tale misura;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le medesime modalità. La misura del contributo deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
La convenzione disciplina anche i rapporti finanziari tra INPS e ANPF. In particolare:
- l'INPS versa all'ANPF acconti mensili pari al 97% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento;
- fino all'elaborazione dei dati definitivi, e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell'anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica;
- i conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato sui dati definitivi.
Per le trattenute relative alle pensioni di nuova liquidazione è previsto un acconto con cadenza quadrimestrale, calcolato riducendo di una quota percentuale pari al 3% l'importo delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione. I mesi di corresponsione degli acconti sono stabiliti con separato atto.
I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili almeno pari al 97% del totale, è possibile procedere ai conguagli sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione degli importi.
Le rimesse monetarie all'ANPF sono effettuate presso la sede centrale dell'organizzazione secondo le modalità da questa indicate. L'INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze istituzionali, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ANPF.
Responsabilità dell'ANPF e rapporti a livello locale
L'INPS è espressamente estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. L'ANPF, pertanto, esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in particolare, si impegna a ristorare l'INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da controversie sulla validità o regolarità della delega.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche dell'ANPF sono affidati al Responsabile dei rapporti con l'utenza, cui i rappresentanti dell'associazione devono fare riferimento per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale devono essere portate all'attenzione della Direzione generale e delle strutture nazionali ANPF.
Banca dati delle deleghe e protezione dei dati
La convenzione prevede che l'INPS metta a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza dell'organizzazione. In tale banca dati sono caricati i dati relativi alle nuove deleghe, alle revoche, alle eliminazioni e agli altri aggiornamenti.
La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni stabilite dall'INPS e deve avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza disposte dall'Istituto e dall'Autorità Garante per la privacy.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell'ANPF sono istituiti due conti:
- GPA 25/118, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA 27/118, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/118, relativo alle pensioni degli anni precedenti, deve essere movimentato a partire dall'esercizio 2005. Nell'allegato 3 sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei conti. I rapporti finanziari con l'organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione decorre dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2004. Dal 1 gennaio 2005 si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
Punti principali
Ambito soggettivo della convenzione
Possono aderire alla trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall'INPS. La norma non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché l'art. 23-octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Rilascio della delega e trattamento dei dati
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall'INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale ANPF; i nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS.
Decorrenza, rinnovo e revoca
Per le deleghe di pensionati già in godimento, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla sede INPS competente. La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza della pensione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca, anche se comunicata direttamente dal pensionato all'INPS, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione. In presenza di più deleghe a favore di organizzazioni diverse, prevale la prima pervenuta, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, il calcolo avviene con le stesse modalità.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli acconti mensili all'ANPF sono pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; in via provvisoria, fino all'elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, sono calcolati in base a un dodicesimo degli acconti dell'anno precedente maggiorati dell'incremento del monte pensioni per perequazione automatica. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale ridotto del 3% dell'importo delle trattenute dall'inizio decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo, senza interessi o altri oneri. Le rimesse monetarie sono effettuate alla sede centrale dell'ANPF con le modalità da essa indicate; l'ANPF sostiene costi e ogni eventuale onere, anche fiscale, della convenzione.
Responsabilità e rapporti locali
L'INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e ANPF e l'ANPF esonera l'Istituto da ogni responsabilità per controversie sulla validità o regolarità della delega, impegnandosi a ristorarlo di eventuali effetti negativi. A livello locale i rapporti sono gestiti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza; le questioni non risolte vengono rinviate alla Direzione generale e alle strutture nazionali ANPF.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Per rilevare contabilmente le trattenute per contributi sindacali ANPF sono istituiti i conti GPA 25/118, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso, e GPA 27/118, relativo ai contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/118 deve essere movimentato dall'esercizio 2005. Le denominazioni complete e abbreviate dei conti sono riportate nell'allegato 3.
Durata della convenzione
La convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di biennio in biennio a decorrere dal 1 gennaio 2005, salvo disdetta con raccomandata A/R da inviare entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 lug 2004Circolare numero 105 del 13-7-2004
- Circolare · 13 lug 2004Circolare numero 106 del 13-7-2004
- Circolare · 13 lug 2004Circolare numero 107 del 13-7-2004
- Circolare · 13 lug 2004Circolare numero 108 del 13-7-2004
- Circolare · 13 lug 2004Circolare numero 110 del 13-7-2004
- Circolare · 14 lug 2004Circolare numero 111 del 14-7-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →