Circolare numero 102 del 6-7-2004
SOMMARIO: In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolri di più pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come il Casellario Centrale dei pensionati abbia determinato, per l'anno 2004, sia la perequazione automatica sia le ritenute IRPEF per i soggetti titolari di più pensioni, anche erogate da Enti diversi dall'INPS. Vengono richiamati i riferimenti normativi di base, le modalità di acquisizione e abbinamento dei dati tramite codice fiscale, i criteri di cumulo dei trattamenti ai fini della rivalutazione e della tassazione, nonché le istruzioni operative inviate agli Enti e le ricostituzioni delle pensioni INPS con eventuali conguagli a credito o a debito.
Rivalutazione automatica e determinazione dell'IRPEF per i titolari di più trattamenti pensionistici per l'anno 2004
Rivalutazione automatica e IRPEF per titolari di più pensioni nel 2004
La circolare riepiloga le attività del Casellario Centrale dei pensionati per l'anno 2004 in materia di perequazione automatica e tassazione IRPEF dei soggetti titolari di più trattamenti pensionistici, erogati dall'INPS o da altri Enti. Il documento chiarisce i criteri normativi di riferimento, le modalità di acquisizione e utilizzo dei dati e gli effetti operativi sui conguagli e sulle ricostituzioni delle pensioni.
Quadro normativo
La disciplina richiama due norme fondamentali:
- l'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, per l'assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici;
- l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999, per la determinazione degli aumenti di perequazione automatica nei casi di pluralità di pensioni.
Per l'anno 2004 il Casellario ha elaborato, sulla base dei dati comunicati dagli Enti erogatori, gli importi da trasmettere agli Enti stessi sia per la rivalutazione sia per le ritenute IRPEF.
Comunicazioni degli Enti e gestione dei dati
Gli Enti erogatori hanno trasmesso al Casellario Centrale i dati delle pensioni corrisposte nel 2003 e, in via previsionale, quelli relativi alle pensioni da erogare nel 2004, ai fini:
- dell'assoggettamento all'IRPEF;
- della verifica del diritto alla rivalutazione automatica;
- della determinazione dell'importo complessivo rivalutabile.
Le informazioni sono state memorizzate nel Casellario. La circolare evidenzia inoltre che, dal 2001, la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario via Internet. Le Sedi possono consultare la documentazione pubblicata dagli Enti tramite Intranet, nell'area WWW.INPS.IT, percorso "SERVIZI ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".
Individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto
Sulla base dei dati ricevuti, il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS e dagli altri Enti riferibili allo stesso soggetto. L'abbinamento delle prestazioni è stato effettuato mediante il codice fiscale.
Perequazione automatica cumulata
Per i titolari di più trattamenti pensionistici, anche erogati da altri Enti, l'INPS ha provveduto, in sede di rinnovo dei mandati di pagamento per il 2004, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per il 2003, al fine di ridurre al minimo eventuali conguagli a debito o a credito derivanti dall'applicazione congiunta della perequazione.
Ai fini della perequazione cumulata vengono considerati:
- tutti i trattamenti erogati dall'INPS, con esclusione delle pensioni appartenenti alle categorie 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 030 (VO/BIS), 031 (IO/BIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 043 (INDCOM), 044 (INVCIV), 066 (CL), 076 (VOST), 077 (PS), 078 (AS);
- le pensioni ai superstiti con codice natura GP1AF02(2) diverso da U;
- i trattamenti erogati dagli altri Enti soltanto se l'Ente ha comunicato che la pensione è assoggettabile alla perequazione cumulata, dato verificabile con GP1AV35N = 2.
L'importo assunto a base della rivalutazione è quello registrato nel campo GP5KC04E del Data Base delle pensioni.
Determinazione della ritenuta IRPEF
Le ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni sono state determinate secondo le modalità della circolare n. 128 del 16 giugno 1998. Per l'anno 2004 sono state inoltre applicate le istruzioni richiamate dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle Entrate, che ha modificato l'art. 10-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e, tra l'altro, l'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
La circolare precisa che, in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 e della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze, come modificata dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003, il sistema di distribuzione dell'imposta tra i diversi trattamenti pensionistici è stato modificato affinché l'imposta complessivamente dovuta gravi in misura proporzionale su tutte le pensioni.
Criteri di calcolo e ripartizione
Il Casellario ha quindi:
- cumulato tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcolato la quota di deduzione necessaria a garantire la progressività dell'imposizione;
- calcolato le detrazioni d'imposta spettanti;
- determinato l'imposta complessiva dovuta;
- ripartito imposta, deduzioni e detrazioni in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente;
- comunicato a ciascun Ente l'aliquota da applicare e i dati analitici che hanno portato alla sua determinazione.
Sono richiamate, in particolare, la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11, comma 1, del TUIR, l'ulteriore deduzione per i pensionati di cui all'art. 11, comma 3, del TUIR e le detrazioni d'imposta, se spettanti, calcolate sull'imponibile complessivo del soggetto e poi ripartite tra i singoli trattamenti.
Comunicazioni agli Enti e conguagli
Il Casellario Centrale ha trasmesso a ciascun Ente erogatore, oltre al flusso dei dati elaborati, una comunicazione contenente le modalità operative per applicare la rivalutazione e la tassazione cumulata e per gestire i conguagli a debito o a credito del pensionato relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di avvio dell'applicazione della rivalutazione e della tassazione determinate con il cumulo dei trattamenti.
Ricostituzione delle pensioni INPS
A seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali emerge un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate mediante la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Dal 1° gennaio 1998 è in vigore l'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che disciplina l'assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 1999 è in vigore l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che regola i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i soggetti con più pensioni.
Acquisizione e gestione dei dati nel Casellario
Gli Enti erogatori hanno trasmesso al Casellario Centrale dei pensionati i dati relativi alle pensioni erogate nel 2003 e, in via previsionale, a quelle da erogare nel 2004, sia per l'IRPEF sia per la rivalutazione automatica. Le informazioni sono state memorizzate nel Casellario; dal 2001 la maggior parte degli Enti opera tramite collegamento Internet. Le Sedi possono consultare la documentazione in Intranet nell'area WWW.INPS.IT, percorso "SERVIZI ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".
Individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto
Il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS e dagli altri Enti riferibili allo stesso beneficiario, effettuando l'abbinamento delle prestazioni sulla base del codice fiscale.
Perequazione automatica cumulata per il 2004
Per i titolari di più trattamenti pensionistici, anche erogati da altri Enti, l'INPS ha rivalutato le proprie pensioni in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per il 2004 tenendo conto degli importi risultanti dal Casellario per il 2003, così da ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito. Ai fini della perequazione cumulata sono considerati tutti i trattamenti erogati dall'INPS, con esclusione di specifiche categorie di pensione indicate dalla circolare, e sono esclusi anche i trattamenti ai superstiti con codice natura GP1AF02(2) = U. Per le pensioni degli altri Enti la perequazione cumulata si applica solo se l'Ente ha comunicato che il trattamento è soggetto a tale regime, verificabile sulla pensione dell'ente con GP1AV35N = 2. L'importo considerato per la rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del Data Base pensioni.
Determinazione della ritenuta IRPEF sui più trattamenti pensionistici
Le ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni sono state determinate secondo le modalità della circolare n. 128 del 16 giugno 1998 e, per l'anno 2004, in applicazione delle disposizioni richiamate dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle Entrate, che ha modificato l'art. 10-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e, tra l'altro, l'art. 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973. Il Casellario ha rielaborato la distribuzione dell'imposta tra i diversi trattamenti in modo che l'imposta complessivamente dovuta gravi proporzionalmente su tutte le pensioni.
Criteri di calcolo dell'imposta complessiva
Per la determinazione dell'IRPEF complessiva il Casellario cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, calcola le detrazioni spettanti, determina l'imposta complessiva e poi ripartisce imposta, deduzioni e detrazioni in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente. Sono quindi calcolate sul reddito complessivo del soggetto la deduzione per la progressività ex art. 11, comma 1, TUIR, l'ulteriore deduzione per i pensionati ex art. 11, comma 3, TUIR e le detrazioni d'imposta, se spettanti.
Comunicazioni agli Enti e gestione dei conguagli
Il Casellario ha trasmesso a ciascun Ente erogatore, oltre al flusso dei dati determinati, una comunicazione operativa contenente le modalità da utilizzare per applicare rivalutazione e tassazione cumulata e per gestire i conguagli a debito o a credito del pensionato relativi al periodo dal 1° gennaio fino alla data di avvio dell'applicazione della rivalutazione e della tassazione determinate in base al cumulo dei trattamenti.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Le pensioni INPS per le quali, a seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, risulta un conguaglio a credito o a debito, vengono ricalcolate mediante la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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