Cassazione Civile, Ordinanza n. 26811/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sportivo)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione gli importi delle fatture emesse nei confronti degli sponsor, fatture che erano state assoggettate a IVA e poi oggetto di rettifica da parte dell’associazione. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente ritenendo che il torneo di calcio giovanile organizzato dall’associazione costituisse attività occasionale e che, quindi, i proventi da sponsorizzazione fossero fiscalmente irrilevanti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 25, comma 2, lett. a), l. 133/1999 e dell’art. 143, comma 3, lett. a), TUIR, sostenendo che l’evento non era occasionale perché rientrava nell’attività istituzionale dell’associazione, si ripeteva annualmente e non era collegato a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato che l’organizzazione di tornei di calcio rientra nell’attività istituzionale dell’ASD.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita notifica a soggetto estinto, rilevando che la notifica all’associazione estinta in persona dell’ex legale rappresentante era valida in applicazione del principio di ultrattività del mandato e in mancanza di prova della conoscenza dell’estinzione da parte dell’Agenzia. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, affermando che per le associazioni sportive dilettantistiche i proventi della raccolta pubblica di fondi non concorrono al reddito imponibile e non sono soggetti a IVA se riferiti a eventi occasionali, entro il limite di due eventi annui e nei limiti di importo fissati dal decreto ministeriale. Ha precisato che l’occasionalità non dipende dal fatto che l’attività sia estranea all’oggetto sociale, né è necessario che l’evento sia svolto solo in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, poiché tali espressioni hanno valore esemplificativo. Poiché la CTR aveva fatto corretta applicazione di tali criteri, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha anche compensato le spese per la relativa novità della questione.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, lett. b), l. 13 maggio 1999, n. 133
"Per le associazioni sportive dilettantistiche, (...) non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto... i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi"
La disposizione consente la non imponibilità dei proventi da raccolta fondi per ASD entro il limite di due eventi annui e del tetto di importo fissato dal decreto ministeriale; l'occasionalità dell'attività è integrata dal rispetto di tali limiti, senza che occorra estraneità rispetto all'oggetto sociale.
art. 143, comma 3, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione"
La Corte ha ritenuto che le espressioni relative a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione abbiano funzione esemplificativa e non tassativa; rileva la finalità non commerciale della raccolta fondi e il carattere occasionale dell'evento nei limiti previsti dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
principio dell'ultrattività del mandato
In caso di estinzione dell'associazione, la notifica al soggetto estinto in persona dell'ex legale rappresentante è valida se non risulta provata la conoscenza dell'estinzione da parte del notificante.
Massime di principio
- Per le associazioni sportive dilettantistiche, i proventi della raccolta pubblica di fondi non sono imponibili e non sono soggetti a IVA quando l'evento sia occasionale, non superi il numero massimo di due per anno e rientri nel limite di importo stabilito dalla normativa secondaria.
- Ai fini del regime agevolato, l'occasionalità non richiede che l'iniziativa sia estranea all'oggetto sociale dell'ente; è sufficiente il rispetto del limite legale quantitativo e la finalità non commerciale dell'evento.
- Le espressioni normative che richiamano celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione hanno valore meramente esemplificativo e non costituiscono un vincolo tassativo alla spettanza del beneficio fiscale.
- In caso di estinzione dell'associazione, la notifica dell'impugnazione può essere validamente eseguita presso l'ex legale rappresentante secondo il principio di ultrattività del mandato, se il notificante non conosce l'estinzione.
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