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Sentenza

Sentenza del 24/02/2022 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Art. 90, comma 8, legge 289/2002. Spese di sponsorizzazione. Natura

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi afferenti sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e manutenzione, aumentando il reddito imponibile e liquidando maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente impugnava l'avviso. In appello ha anche sollevato, tardivamente, vizi formali relativi alla sottoscrizione dell'avviso e alla legittimità dell'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza.

La decisione

Appello parzialmente accolto: la Corte ha dichiarato illegittimo l'avviso limitatamente ai costi per sponsorizzazioni, ritenendoli deducibili in presenza dei requisiti dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002 (soggetto sponsorizzato ASD dilettantistica, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale, concreta attività promozionale della parte sponsorizzata). L'appello è stato invece rigettato con riguardo alle spese di rappresentanza e ai costi di manutenzione per carenza di prove specifiche sulla loro certezza, determinabilità e inerenza. Sul piano procedurale, il vizio di sottoscrizione dell'avviso sollevato solo in appello è stato ritenuto inammissibile: i vizi che comportano nullità devono essere dedotti in primo grado entro i termini di legge; la mancata impugnazione consolida l'atto. La Corte ha confermato la restante parte della sentenza impugnata e ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge 289/2002

    presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza fino all'importo di euro 200.000,00

    Le sponsorizzazioni dirette a società/associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo e se mirano a promuovere l'immagine/prodotti dello sponsor e la società sponsorizzata svolge attività promozionale, godono di una presunzione legale assoluta che le qualifica come spesa pubblicitaria e le rende inerenti (deducibili) fino alla soglia normativa.

  • D.L.vo n. 546/1992, art. 21

    termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto

    I vizi che incidono sulla validità dell'atto tributario (es. mancanza di sottoscrizione/legittimazione del firmatario) devono essere dedotti con il ricorso introduttivo; se non dedotti entro i termini, l'atto si consolida e il giudice non può rilevarne la nullità d'ufficio.

  • legge n. 212/2000, art. 12, comma 5

    termini per lo svolgimento dell'attività istruttoria dell'Amministrazione

    La violazione del termine di cui all'art.12, comma 5, non comporta di per sé la carenza del potere di accertamento né l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, non essendo tale sanzione prevista dal legislatore (secondo Cass. citata).

  • Cass. civ. n. 14232/2017

    giurisprudenza relativa all'art. 90, comma 8

    Conferma i criteri per riconoscere la presunzione assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni rivolte ad ASD dilettantistiche (requisiti a)–d)).

  • Cass. civ. n. 8981/2017

    presunzione assoluta anche in relazione all'inerenza/deducibilità

    Stabilisce che la presunzione di cui all'art.90/8 non riguarda solo la natura pubblicitaria ma anche l'inerenza e la deducibilità del costo sino al limite previsto.

  • Cass. civ. n. 18448/2015

    limiti dell'indagine del giudice tributario

    Nel processo tributario l'indagine è limitata ai motivi dedotti in primo grado; questioni nuove in appello che incidono sulla validità dell'atto sono inammissibili se non già prospettate.

  • Cass. civ. n. 2055/2017 e Cass. civ. n. 32957/2018

    riferimenti sul potere istruttorio e motivazione per relationem

    Confermano che l'Ufficio può motivare per relationem rispetto a verbali di polizia tributaria senza viziare l'atto, purché gli elementi siano noti al contribuente e il contraddittorio non risulti pregiudicato.

Massime di principio

  • Sponsorizzazioni a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche, entro il limite di euro 200.000, sono presumibilmente spese pubblicitarie e inerenti (deducibili) se sono dimostrabili i requisiti: beneficiario ASD dilettantistico, rispetto del limite, finalità promozionale dello sponsor e svolgimento di attività promozionali dal soggetto sponsorizzato.
  • La presunzione prevista dall'art.90, comma 8 è di natura assoluta: l'Amministrazione non può sindacare in concreto inerenza, congruità o antieconomicità delle sponsorizzazioni che rientrano nei parametri normativi.
  • Le spese di rappresentanza e di manutenzione richiedono prova specifica, certa e concreta della loro determinabilità e inerenza: onere probatorio a carico del contribuente.
  • I vizi formali dell'atto tributario (es. mancanza di firma, difetto di delega) devono essere impugnati in primo grado; se non tempestivamente dedotti, l'atto si consolida e il giudice non può eccepirne la nullità d'ufficio.
  • La motivazione per relationem a verbali di polizia tributaria non costituisce di per sé illegittimità se il contribuente ha potuto conoscere gli elementi e partecipare al contraddittorio; analogamente, la violazione di termini informativi interni (art.12, co.5 L.212/2000) non determina automaticamente l'invalidità degli atti.

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