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Sentenza

Sentenza del 24/02/2022 n. 5708 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2009 sostenendo che i fabbricati erano strumentali all'attività cooperativa di lavorazione e trasformazione del latte e allevamento di suini, essendo accatastati nella categoria D/10, e quindi esenti o soggetti a trattamento rurale. Ha invocato l'efficacia retroattiva della domanda di variazione catastale presentata ai sensi del D.L. n.70/2011 art.7 (domanda con autocertificazione di ruralità con efficacia quinquennale retroattiva) e, in via interpretativa, del D.L. n.102/2013 art.2, comma 5-ter.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la mera presentazione della domanda di variazione catastale ai sensi dell'art.7 D.L. n.70/2011 non produce automaticamente l'attribuzione retroattiva della categoria catastale: è necessaria la verifica e la convalida da parte dell'Agenzia del territorio e l'annotazione negli atti catastali. La Corte ha rilevato che, sebbene dagli atti potesse risultare una variazione catastale ordinaria negli anni 2009-2010, la domanda ai sensi dell'art.7 non può essere considerata di per sé idonea a produrre l'effetto retroattivo invocato dal contribuente. Ha inoltre ricordato che il D.L. n.102/2013 conferma che gli effetti retroattivi si producono con l'inserimento dell'annotazione negli atti. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese a carico del Comune per difetto di regolare costituzione.

Norme richiamate

  • D.L. n.70 del 2011, art. 7, commi 2-bis e 2-ter

    testo relativo alla domanda di variazione della categoria catastale e alla convalida/annotazione da parte dell'Agenzia del territorio

    La norma disciplina la possibilità di chiedere l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 con autocertificazione di ruralità e prevede che l'Agenzia verifichi e convalidi l'attribuzione; la semplice presentazione della domanda non determina automaticamente l'effetto retroattivo senza l'annotazione in atti

  • D.L. n.201 del 2011, art. 13, comma 14

    disposizione abrogatrice dell'art.7 del D.L. n.70/2011

    L'abrogazione decorre dal 1 gennaio 2012; la Corte ha ritenuto questo richiamo secondario (argomento speso ad abundantiam) rispetto alla questione principale dell'automaticità della variazione

  • D.L. n.102 del 2013, art. 2, comma 5-ter

    norma interpretativa che conferma l'efficacia retroattiva quinquennale delle variazioni catastali previa annotazione

    Stabilisce che gli effetti del riconoscimento della ruralità si producono non solo con la presentazione della domanda ma con la domanda e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali

  • D.L. 30 dicembre 1993, n.557, art. 9 (richiamato)

    definizione dei requisiti di ruralità

    Testo richiamato per stabilire i requisiti sostanziali che l'immobile deve possedere per essere riconosciuto rurale

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

    norme sull'autocertificazione

    La domanda di variazione ai sensi dell'art.7 deve essere corredata da autocertificazione resa ai sensi del testo unico sulle dichiarazioni sostitutive

  • D.M. 26 luglio 2012 (disposizioni regolamentari richiamate)

    normativa regolamentare di esecuzione

    La disciplina regolamentare contribuisce a escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione

Massime di principio

  • La mera presentazione di una domanda di variazione catastale con autocertificazione di ruralità non determina automaticamente l'attribuzione della categoria catastale né gli effetti retroattivi: è necessaria la verifica e la convalida da parte dell'Agenzia del territorio e l'annotazione nei registri catastali.
  • Per ottenere effetti esonerativi (ad es. ICI/IMU) riferiti ad anni antecedenti, il contribuente deve dimostrare non solo la presentazione della domanda, ma anche l'effettiva annotazione/variazione catastale operata dall'Agenzia per il periodo richiesto; in mancanza l'amministrazione può validamente mantenere l'accertamento.
  • Le variazioni catastali ordinarie intervenute in anni precedenti (es. 2009/2010) e le domande presentate successivamente ai sensi di norme speciali vanno valutate distintamente: non sempre la successiva domanda retroattiva può ricondurre automaticamente una variazione già intervenuta alla disciplina agevolativa richiesta.
  • In fase contenziosa è cruciale depositare e trascrivere nelle conclusioni tutte le visure e le annotazioni catastali storiche rilevanti; documenti non prodotti/regolarmente trascritti possono essere considerati inammissibili e non valutati.
  • Se l'Agenzia non si pronuncia entro i termini previsti, il contribuente può assumere in via provvisoria l'attribuzione per un periodo limitato previsto dalla norma, ma questa facoltà è temporanea e non equivale a una convalida definitiva senza l'annotazione formale.

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