Sentenza del 24/02/2022 n. 834 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Diritto alla contestazione - Rinuncia alla contestazione su an debeatur - Chiara ed inequivoca manifestazione - Necessità - Riconoscimento di fatto del debito (in atti della procedura accertamento o riscossione) - Forma di acquiescenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disciplina della rinuncia alla contestazione dell'an debeatur: se e quando il riconoscimento, esplicito o implicito, contenuto in atti della procedura di accertamento o di riscossione possa essere considerato come rinuncia a contestare l'esistenza del debito tributario; valutazione anche della rilevanza della presentazione di istanza di annullamento in autotutela come possibile comportamento di rinuncia.
La decisione
La sentenza stabilisce che il puro e semplice riconoscimento, anche se espresso o implicito, contenuto in atti di accertamento o riscossione non può essere fatto valere come rinuncia alla contestazione dell'an debeatur. Perché la rinuncia sia valida è necessario che ricorrano due requisiti: 1) sia previamente sorta una controversia tra contribuente e fisco; 2) la rinuncia sia manifestata con dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico assolutamente inequivoco. Ne consegue che la presentazione di istanza di annullamento in autotutela non costituisce una manifestazione significativa di rinuncia. L'effetto pratico è l'esclusione della forma di acquiescenza invocata dall'amministrazione fiscale.
Norme richiamate
principio generale del diritto tributario
Il mero riconoscimento, esplicito o implicito, in atti dell'accertamento o della riscossione non vale come rinuncia alla contestazione dell'an debeatur; è necessario un atto o comportamento inequivoco.
istituto dell'annullamento in autotutela amministrativa
La presentazione di istanza di annullamento in autotutela non costituisce una rinuncia alla impugnazione giudiziale né una manifestazione inequivoca di acquiescenza.
concetto di rinuncia alla contestazione (an debeatur)
Per ritenere valida la rinuncia devono concorrere: (i) l'esistenza di una controversia tra le parti; (ii) una dichiarazione espressa o un comportamento assolutamente inequivoco che manifesti la volontà di rinunciare.
Massime di principio
- La semplice ammissione di essere tenuti al pagamento, se contenuta in atti di accertamento o riscossione, non è di per sé rinuncia al diritto di contestare l'esistenza del debito.
- Per qualificare una condotta come rinuncia valida occorrono sia la precedente insorgenza di una controversia sia una manifestazione di volontà chiara ed inequivoca (espressa o comportamentale).
- La presentazione di istanze in autotutela non determina automaticamente perdita del diritto di impugnare giudizialmente; non va interpretata come acquiescenza salvo prova di specifica e inequivoca rinuncia.
- In situazioni simili il contribuente che intende conservare il diritto di impugnare deve evitare riconoscimenti formali o comportamenti ambigui e, se intende rinunciare, esprimere la rinuncia in modo chiaro e documentato.
- L'amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa di acquiescenza su atti amministrativi ordinari: deve provare l'esistenza della controversia e la volontà inequivoca del contribuente di rinunciare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 5708 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2022Sentenza del 24/02/2022 n. 6066 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →