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Sentenza

Sentenza del 24/02/2022 n. 834 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Diritto alla contestazione - Rinuncia alla contestazione su an debeatur - Chiara ed inequivoca manifestazione - Necessità - Riconoscimento di fatto del debito (in atti della procedura accertamento o riscossione) - Forma di acquiescenza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disciplina della rinuncia alla contestazione dell'an debeatur: se e quando il riconoscimento, esplicito o implicito, contenuto in atti della procedura di accertamento o di riscossione possa essere considerato come rinuncia a contestare l'esistenza del debito tributario; valutazione anche della rilevanza della presentazione di istanza di annullamento in autotutela come possibile comportamento di rinuncia.

La decisione

La sentenza stabilisce che il puro e semplice riconoscimento, anche se espresso o implicito, contenuto in atti di accertamento o riscossione non può essere fatto valere come rinuncia alla contestazione dell'an debeatur. Perché la rinuncia sia valida è necessario che ricorrano due requisiti: 1) sia previamente sorta una controversia tra contribuente e fisco; 2) la rinuncia sia manifestata con dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico assolutamente inequivoco. Ne consegue che la presentazione di istanza di annullamento in autotutela non costituisce una manifestazione significativa di rinuncia. L'effetto pratico è l'esclusione della forma di acquiescenza invocata dall'amministrazione fiscale.

Norme richiamate

  • principio generale del diritto tributario

    Il mero riconoscimento, esplicito o implicito, in atti dell'accertamento o della riscossione non vale come rinuncia alla contestazione dell'an debeatur; è necessario un atto o comportamento inequivoco.

  • istituto dell'annullamento in autotutela amministrativa

    La presentazione di istanza di annullamento in autotutela non costituisce una rinuncia alla impugnazione giudiziale né una manifestazione inequivoca di acquiescenza.

  • concetto di rinuncia alla contestazione (an debeatur)

    Per ritenere valida la rinuncia devono concorrere: (i) l'esistenza di una controversia tra le parti; (ii) una dichiarazione espressa o un comportamento assolutamente inequivoco che manifesti la volontà di rinunciare.

Massime di principio

  • La semplice ammissione di essere tenuti al pagamento, se contenuta in atti di accertamento o riscossione, non è di per sé rinuncia al diritto di contestare l'esistenza del debito.
  • Per qualificare una condotta come rinuncia valida occorrono sia la precedente insorgenza di una controversia sia una manifestazione di volontà chiara ed inequivoca (espressa o comportamentale).
  • La presentazione di istanze in autotutela non determina automaticamente perdita del diritto di impugnare giudizialmente; non va interpretata come acquiescenza salvo prova di specifica e inequivoca rinuncia.
  • In situazioni simili il contribuente che intende conservare il diritto di impugnare deve evitare riconoscimenti formali o comportamenti ambigui e, se intende rinunciare, esprimere la rinuncia in modo chiaro e documentato.
  • L'amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa di acquiescenza su atti amministrativi ordinari: deve provare l'esistenza della controversia e la volontà inequivoca del contribuente di rinunciare.

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