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Sentenza

Sentenza del 24/02/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Diniego rimborso - Onere probatorio - Giudizio di rinvio - Regime probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione del diniego di rimborso: contestazione sul regime probatorio (chi deve provare i fatti costitutivi della richiesta) e chiarimento sul carattere e sui limiti del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione

La decisione

la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per error in judicando e ha stabilito il principio secondo cui il contribuente, nel giudizio di impugnazione dell'atto di rigetto del rimborso, assume la posizione di attore sia formale che sostanziale e pertanto grava su di lui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa. Le argomentazioni dell'Ufficio costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni processuali, con cui si nega la sussistenza o la qualificazione giuridica dei fatti allegati dal contribuente. Il giudizio di rinvio ha carattere prosecutorio: il giudice del rinvio deve seguire il principio di diritto espresso dalla Cassazione, compiere gli accertamenti di fatto demandati dalla pronuncia di rinvio sulla base delle risultanze istruttorie dei precedenti gradi e non può ammettere la produzione di nuove prove o documenti.

Norme richiamate

  • Corte di Cassazione - principio di diritto

    La Cassazione ha affermato che l'onere probatorio nei giudizi di impugnazione del diniego di rimborso grava sul contribuente; ha inoltre chiarito che il giudizio di rinvio è prosecutorio e non consente l'introduzione di nuove prove, dovendosi attenere alle risultanze dei precedenti gradi e al principio stabilito

Massime di principio

  • Il contribuente deve provare, sin dal primo grado, i fatti costitutivi della richiesta di rimborso: l'onere della prova non si trasferisce all'Ufficio.
  • Le argomentazioni dell'Ufficio sono difensive e servono a contestare la sussistenza o la qualificazione giuridica dei fatti allegati dal contribuente; non consentono di introdurre nuovi fatti istruttori.
  • Se la Cassazione annulla con rinvio per error in judicando, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e deve compiere soltanto gli accertamenti di fatto indicati nella pronuncia, basandosi sulle risultanze istruttorie già acquisite.
  • In un giudizio di rinvio è inammissibile la presentazione di nuove prove e documenti: la strategia probatoria del contribuente deve quindi prevedere la raccolta completa delle prove già nei gradi di merito.
  • In pratica, per aumentare le probabilità di successo il contribuente dovrebbe documentare e provare i fatti costitutivi della pretesa sin dal primo grado e contestare tempestivamente eventuali profili di diritto in sede di impugnazione.

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