Sentenza del 24/02/2022 n. 6066 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune chiedeva il riconoscimento del diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 (art. 18) e la corresponsione di somme a titolo di IVA (Euro 306.672,23) relative alla locazione di un immobile destinato a caserma dei Vigili del Fuoco, asserendo che la locazione generava introiti stabili soggetti a IVA. Il Ministero eccepì la prescrizione e, nel merito, contestò la soggezione a IVA sostenendo che la locazione non integrasse un'attività economica imponibile alla luce dell'oggettiva destinazione dell'immobile.
La decisione
Il Tribunale di Venezia aveva accolto la domanda del Comune; la Corte d'appello di Venezia riformò rigettando la domanda ritenendo la locazione non soggetta a IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello che aveva posto rilievo sul carattere non imprenditoriale del Comune. La Corte di Cassazione ha affermato che il criterio rilevante è se l'operazione sia svolta in quanto 'autorità pubblica' (regime pubblicistico) o invece iure privatorum (soggetta al regime giuridico degli operatori economici); avendo la Corte d'appello applicato il criterio sbagliato, la decisione è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame, compresa la valutazione sulla soggezione a IVA e sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18
Norma invocata dal Comune per il diritto di rivalsa e riscossione dell'IVA non corrisposta; utilizzata come base tributaria per la pretesa del Comune.
Direttiva CEE n. 388 del 1977 (Sesta Direttiva IVA), art. 4, commi 1, 2 e 5
Stabilisce che è soggetto passivo IVA chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica; esclude dallo scopo dell'imposta lo Stato e gli enti pubblici solo per le operazioni che esercitano quali pubbliche autorità. Quindi l'esenzione si applica solo se l'operazione è svolta in veste di pubblica autorità e nel regime giuridico pubblicistico.
Giurisprudenza comunitaria e nazionale richiamata (Corte di giustizia UE e Cassazione)
I precedenti affermano che per beneficiare dell'esenzione IVA gli enti pubblici devono svolgere l'operazione come pubbliche autorità (esercizio diretto di poteri autoritativi) e non quando agiscono secondo il regime giuridico proprio degli operatori economici; la qualificazione materiale e giuridica dell'operazione è decisiva.
Massime di principio
- Per stabilire la soggezione a IVA delle operazioni poste in essere da un ente pubblico, non è decisivo solo che l'ente non svolga attività imprenditoriale: occorre verificare se l'operazione sia esercitata in veste di pubblica autorità (regime pubblicistico) oppure iure privatorum (regime giuridico assimilabile a quello degli operatori economici).
- L'esenzione per enti pubblici opera solo per le attività svolte come pubbliche autorità; se l'ente pubblico concede beni o presta servizi secondo regole e condizioni tipiche del diritto privato (cioè per ricavarne introiti stabili e in regime analogo ai privati), l'operazione può essere soggetta a IVA.
- Nel caso di locazioni a terzi (anche ad altre pubbliche amministrazioni) va esaminato il contenuto giuridico dell'atto (strumento e regime applicato), la natura della prestazione e la stabilità degli introiti: questi elementi possono far ricadere l'operazione nell'ambito dell'attività economica imponibile.
- Il giudice deve valutare la reale natura dell'attività (public authority vs. economic activity) e non limitarsi a considerazioni formali sul carattere 'non imprenditoriale' dell'ente; errori di qualificazione sulla base del solo status dell'ente giustificano la riforma della decisione.
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