Sentenza del 24/02/2022 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Impugnazione ruolo - Vizio di prescrizione maturata dopo notifica cartella - Infondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ruolo contestando che il credito fosse prescritto; la prescrizione contestata è però maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Si è quindi sollevata la questione se, nell'ambito del giudizio tributario instaurato con impugnazione del ruolo, possa farsi valere una prescrizione sopravvenuta successivamente alla notifica della cartella.
La decisione
Il giudice ha ritenuto infondata la contestazione: nel giudizio tributario instaurato con impugnazione del ruolo non è ammissibile far valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. Ciò in quanto il processo tributario ha carattere impugnatorio e non attribuisce al giudice la potestà di pronunciarsi su una prescrizione intervenuta successivamente all'atto impugnato; pertanto l'eccezione di prescrizione sopravvenuta è inammissibile nel format del ricorso contro il ruolo. Il ricorso è stato dunque respinto e ha prevalso il resistente.
Norme richiamate
principio di impugnatorietà del processo tributario
Il giudice tributario, nel procedimento di impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione, non può accertare situazioni sopravvenute al momento dell'atto impugnato (quali la prescrizione maturata dopo la notifica) che incidano sulla esistenza del credito; tale profilo rimane estraneo alla funzione tipica del processo impugnatorio tributario
Massime di principio
- Nel ricorso contro il ruolo/cartella, si possono validamente dedurre solo vizi o cause di estinzione del credito esistenti al momento dell'atto impugnato; la prescrizione sopravvenuta dopo la notifica in linea di massima non è rilevabile con quel mezzo processuale.
- Prima di proporre impugnazione, verificare e documentare se la prescrizione fosse già decorso al momento della notifica: solo la prescrizione già maturata anteriormente può essere efficacemente eccepita nel ricorso tributario.
- Se la prescrizione matura dopo la notifica, valutare rimedi alternativi (es. azioni od eccezioni in sede esecutiva, opposizione all'esecuzione o altri rimedi processuali idonei a far valere l'estinzione del credito), avendo cura di considerare tempi e natura dell'atto impugnato.
- Controllare attentamente tutte le cause di interruzione o sospensione della prescrizione (notifiche, atti interruttivi) e documentare le date rilevanti: una corretta ricostruzione dei termini è cruciale per decidere la strategia processuale.
- In caso di dubbi sulla strategia, è consigliabile consulenza legale specifica per scegliere il rimedio più adeguato alla posizione (giudizio tributario vs. rimedio in sede esecutiva/ordinaria).
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