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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.42 del 4 marzo 2024 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 42 del 4 marzo 2024 del Tribunale di Lanciano, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente la somma di 2.000 euro, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, e dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., nonché, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha segnalato il venir meno della materia del contendere e ha chiesto la refusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto di quanto rappresentato dal difensore del ricorrente. La pronuncia non esplicita l'attività amministrativa sopravvenuta che ha determinato il soddisfacimento della pretesa, ma presuppone il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso di ottemperanza. Il giudice ha posto le spese a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, liquidandole in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata e fa venir meno l'interesse alla decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è indicato quale presupposto temporale per procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo sopravviene una situazione che soddisfa la pretesa esecutiva e determina il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione che aveva dato causa al giudizio con il proprio precedente inadempimento.
  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della stessa amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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