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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35031/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova aveva accolto la richiesta del pubblico ministero e revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, c.p., la sospensione condizionale concessa con due sentenze del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale di Vercelli: la prima pronunciata il 5 marzo 2013 e irrevocabile il 6 aprile 2013; la seconda pronunciata il 16 aprile 2014 e irrevocabile il 5 marzo 2015. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 168, primo comma, n. 1, e 164 c.p., sostenendo che i reati oggetto di una terza sentenza, che aveva determinato la revoca del beneficio relativo alla seconda condanna, erano stati commessi oltre il quinquennio dalla prima pronuncia e non potevano quindi giustificare la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: per la revoca della sospensione relativa alla prima condanna rileva la data del reato oggetto della seconda sentenza, il 14 aprile 2014, ricadente nel quinquennio, e non quella del reato oggetto della successiva decisione del Tribunale di Savona.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione impugnata, di revoca della sospensione condizionale concessa con le due precedenti sentenze, resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    a seguito della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 16 aprile 2014, ciò che assume rilievo ai fini della revoca del medesimo beneficio concesso con la prima sentenza pronunciata il 5 marzo 2013 e divenuta irrevocabile il 6 aprile 2014, è proprio la data di commissione del reato cui si riferisce la seconda sentenza, cioè il 14 aprile 2014, che è nel quinquennio, e non la data di commissione del reato oggetto della successiva decisione del Tribunale di Savona

    Quando la sospensione condizionale concessa con una condanna successiva è a sua volta revocata per effetto di un’ulteriore condanna, ai fini della revoca del beneficio concesso con la prima condanna rileva la data del reato oggetto della condanna intermedia: non rileva la data del reato relativo alla condanna ulteriore.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa

    La regola dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p. richiamata dall’art. 168 c.p. presuppone due sole condanne a pena sospesa e non opera quando la sospensione della seconda condanna è revocata a seguito di un’ulteriore condanna, anche se quest’ultima interviene oltre il quinquennio dalla prima condanna irrevocabile.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale concessa con una seconda condanna viene revocata in conseguenza di una terza condanna, la seconda condanna può costituire titolo per revocare il beneficio concesso con la prima condanna anche se la terza condanna interviene dopo il quinquennio dall’irrevocabilità della prima: ai fini del quinquennio rileva la data di commissione del reato oggetto della seconda condanna.
  • La regola dell’art. 164, ultimo comma, c.p. richiamata dall’art. 168 c.p., fondata sul presupposto di due sole condanne a pena sospesa, non si applica alla sequenza di condanne in cui la sospensione della seconda è revocata a seguito di un’ulteriore condanna.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàMisure alternative
RamiParte generaleEsecuzione penale

Testo integrale

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