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Sentenza

Sentenza n. 5131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma sia per quanto riguarda il ricorso principale, sia per quanto concerne il ricorso incidentale depositato il 22 novembre 2024: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-bis, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva condannato il Ministero della difesa al risarcimento del danno alla persona derivante da mesotelioma pleurico contratto per causa di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare della Marina aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal mesotelioma pleurico contratto e riconducibile a causa di servizio; dopo il suo decesso, il giudizio era stato proseguito dagli eredi. Il TAR, sulla base di una verificazione relativa al nesso causale e alla quantificazione del danno biologico e morale, aveva accolto il ricorso e liquidato 92.297 euro a titolo di danno iure hereditatis. Il Ministero della difesa ha proposto appello principale deducendo la violazione del principio della compensatio lucri cum damno, desumibile dall'art. 1223 c.c., sostenendo che dal risarcimento dovessero essere detratti l'equo indennizzo, la speciale elargizione, la pensione privilegiata e i benefici riconosciuti quale soggetto equiparato alle vittime del dovere; poiché gli importi percepiti ammontavano complessivamente a 271.089,59 euro, il Ministero ha chiesto di dichiarare che nulla era ulteriormente dovuto. Gli eredi hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e hanno proposto appello incidentale, censurando l'omessa liquidazione autonoma del danno morale e del danno catastrofale, nonché chiedendo l'applicazione delle tabelle di Milano vigenti dal 5 giugno 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto detraibili dal danno non patrimoniale gli importi corrisposti a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione, poiché derivano dal medesimo fatto generatore, costituito dalla patologia contratta per causa di servizio. Nel caso concreto, gli eredi avevano percepito 19.723,90 euro di equo indennizzo e 225.400 euro di speciale elargizione, somme complessivamente superiori al danno liquidato dal TAR. Il Collegio ha invece precisato che gli assegni vitalizi e gli speciali assegni vitalizi non devono essere detratti, perché diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa e non un danno non patrimoniale. L'appello incidentale è stato rigettato: quando il danno non patrimoniale da lesione della salute è liquidato secondo le tabelle di Milano, il danno morale, qualificato come sofferenza soggettiva interiore, è già incorporato nel valore del punto; inoltre, il TAR aveva effettuato una personalizzazione del danno aumentando il valore del punto da 99 a 149 euro. È stata altresì esclusa l'applicazione delle tabelle milanesi pubblicate il 5 giugno 2024, successive alla sentenza di primo grado, poiché l'appello è una revisio prioris instantiae e non un nuovo giudizio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della vicenda e la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    compensatio lucri cum damno

    Dal danno risarcibile devono essere sottratte le prestazioni patrimoniali che, derivando dal medesimo fatto generatore, hanno la stessa funzione compensativa del danno non patrimoniale; non sono invece detraibili le prestazioni dirette a compensare un diverso pregiudizio patrimoniale.

  • art. 2 l. 23 novembre 1998, n. 407

    L'assegno vitalizio non deve essere detratto dal risarcimento del danno non patrimoniale, perché è diretto a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa.

  • art. 5, comma 3, l. 3 agosto 2004, n. 206

    speciale assegno vitalizio

    Lo speciale assegno vitalizio non deve essere detratto dal risarcimento del danno non patrimoniale, perché ha funzione compensativa di un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti private e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una patologia contratta per causa di servizio, devono essere detratte le somme erogate a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione quando esse derivano dal medesimo fatto generatore e assolvono una funzione compensativa omogenea rispetto al danno risarcito.
  • Gli assegni vitalizi e gli speciali assegni vitalizi previsti dalla normativa in favore delle vittime del dovere o di categorie equiparate non devono essere sottratti dal risarcimento del danno non patrimoniale quando sono destinati a compensare la perdita della capacità lavorativa, cioè un pregiudizio patrimoniale diverso.
  • Quando il danno non patrimoniale da lesione della salute è liquidato mediante le tabelle di Milano, la componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore è già incorporata nel valore tabellare del punto; non è quindi dovuta un'autonoma liquidazione del danno morale, salvo la personalizzazione del danno nei limiti riconosciuti dal giudice.
  • L'appello amministrativo è una revisio prioris instantiae e non un nuovo giudizio: il giudice d'appello non applica, per il solo fatto della loro sopravvenienza, tabelle risarcitorie pubblicate dopo la decisione impugnata, potendo sostituire la decisione di primo grado soltanto in presenza dei vizi dedotti e accertati.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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