Sentenza del 26/06/2017 n. 2820 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VEICOLI AD USO PRIVATO IMMATRICOLATI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA - Circolazione sul territorio nazionale - Ammissione temporanea - Esenzione diritti di confine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'esenzione prevista per l'ammissione temporanea. Poiché il centro degli affetti e degli affari del proprietario/conducente era situato in Italia, il veicolo non poteva circolare beneficiando del regime agevolato e doveva scontare i diritti di confine dovuti per l'immissione in libera pratica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di beneficiare del regime di ammissione temporanea, con esenzione dai diritti di confine, per un veicolo a uso privato immatricolato fuori dalla Comunità Europea. Tale regime è subordinato alla stabile residenza del proprietario o conducente al di fuori del territorio comunitario. La presenza in Italia del centro principale degli affetti e degli interessi economici del proprietario/conducente esclude, invece, la sussistenza di questo requisito.
Norme richiamate
Regime doganale di ammissione temporanea
Il regime prevede la circolazione del veicolo immatricolato al di fuori della Comunità condotto dal proprietario stabilmente residente al di fuori del territorio comunitario.
L'esenzione dai diritti di confine è subordinata alla residenza effettiva del proprietario o conducente fuori dal territorio comunitario; non è sufficiente la sola immatricolazione estera del veicolo.
Diritti di confine per l'immissione in libera pratica
Quando non ricorrono i presupposti dell'ammissione temporanea, il veicolo deve essere assoggettato ai diritti di confine applicabili all'immissione in libera pratica.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione doganale su un veicolo immatricolato fuori dall'Unione Europea occorre dimostrare una residenza stabile effettiva fuori dal territorio dell'Unione, non soltanto possedere un indirizzo o una cittadinanza estera.
- Il luogo in cui si concentra il centro degli affetti e degli interessi economici costituisce un elemento rilevante per determinare la residenza effettiva del proprietario o conducente.
- Se il proprietario o conducente vive prevalentemente in Italia e qui mantiene il proprio principale centro personale e lavorativo, il regime di ammissione temporanea può essere negato anche se il veicolo è immatricolato all'estero.
- In assenza dei requisiti per l'ammissione temporanea, il veicolo deve essere regolarizzato secondo le ordinarie procedure doganali e sono dovuti i relativi diritti di confine.
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