Cassazione Penale, Ordinanza n. 24462/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha definito il giudizio nei confronti di due imputati per furto aggravato in abitazione, dopo rinuncia a tutti i residui motivi di appello, applicando la pena concordata con il Procuratore generale. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza così emessa: entrambi hanno censurato il giudizio di responsabilità; uno dei due ha inoltre contestato la congruità della pena irrogata. La Suprema Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili, poiché contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre non può essere censurata la congruità della pena quando questa sia stata oggetto di consenso dell'imputato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
la sentenza resa a seguito di concordato può essere impugnata per cassazione solo per vizi relativi alla validità del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
art. 129 c.p.p.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
le censure sulla mancata immediata declaratoria di proscioglimento sono inammissibili nel ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra decisione del giudice e contenuto dell'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato nel concordato.
- Non è deducibile, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la parte abbia aderito al patteggiamento in appello.
- La congruità della pena concordata non può essere contestata in cassazione se la pena stessa è stata accettata dall'imputato nel procedimento di concordato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →