Cassazione Civile, Ordinanza n. 29880/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su accertamento sintetico dei redditi (redditometro), con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori redditi al contribuente in relazione a spese per abitazione e autovettura. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito favorevole al contribuente, ritenendo che la documentazione prodotta, in particolare bonifici bancari provenienti dai genitori per euro 1.500 mensili, fosse sufficiente a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per errata applicazione dell'onere della prova in tema di accertamento sintetico: secondo la ricorrente, la CTR aveva considerato idonea una prova solo documentale e generica, senza verificare la disponibilità, l'entità e la durata del possesso delle somme, né la loro effettiva riferibilità alle spese contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria a carico del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di somme o redditi ulteriori, ma richiede anche elementi sintomatici della loro effettiva destinazione a copertura delle spese contestate, nonché la prova della durata del possesso e della continuità della disponibilità delle somme fino al momento dell'esborso. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo valorizzato in modo generico i bonifici dei genitori senza verificare se l'importo complessivo fosse sufficiente a coprire i costi contestati e senza un adeguato esame analitico della documentazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nell'accertamento sintetico il contribuente, per vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva, deve provare la disponibilità di ulteriori redditi o risorse non reddituali, la loro entità e la durata del possesso, nonché elementi sintomatici della loro effettiva destinazione alle spese contestate.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della non riferibilità al reddito imponibile delle somme poste a base dell'accertamento sintetico grava sul contribuente, che deve offrire prova contraria adeguata e specifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico dei redditi, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione dell'esistenza di somme o redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma deve riguardare anche la loro entità, la durata del possesso e la loro concreta riferibilità alle spese contestate.
- Quando il contribuente allega risorse provenienti da terzi o da fonti non reddituali per giustificare incrementi patrimoniali o spese, deve fornire documenti ed elementi idonei a mostrare che tali risorse erano effettivamente disponibili nel periodo rilevante e che non siano state destinate ad altre finalità incompatibili con la giustificazione offerta.
- Il giudice di merito, una volta assolta la prova contraria dal contribuente, deve procedere a un esame analitico della documentazione prodotta e non può limitarsi a valutazioni generiche o sommarie, specie in presenza di accertamento sintetico fondato su indici di spesa.
- Nel contenzioso tributario su redditometro opera un'inversione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fondare l'accertamento sugli indici di capacità contributiva, ma il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e non meramente assertiva.
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