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Parere

Parere n. 470/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Leandra Bufalino contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, il Cineca - Consorzio Interuniversitario, l’Università degli Studi di Catania e nei confronti del signor Riccardo Trapani per l'annullamento: dei test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017; del punteggio attribuitole, pubblicato nell’area riservata del portale in data 29 settembre 2016; della graduatoria nazionale di merito nominativa, nella parte in cui le è stato assegnato un punteggio ingiusto ed inferiore a quello spettante con una deteriore; nonché, in ogni caso, per il risarcimento dei danni ingiusti patiti.

Giustizia amministrativa201700046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017, del punteggio individuale e della graduatoria nazionale, con richiesta subordinata di ammissione in sovrannumero e risarcimento dei danni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato la legittimità della prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Catania, sostenendo di avere conseguito un punteggio insufficiente a causa della presenza di quesiti errati, privi di originalità e, quanto al quesito n. 16, idonei a determinare disorientamento. Ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 4 e 34 Cost., della lex specialis contenuta nel d.m. n. 56 del 30 giugno 2016, dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché lesione del legittimo affidamento. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il ricalcolo del punteggio, in subordine l'ammissione in sovrannumero e il risarcimento dei danni. Nel corso dell'esame è emerso che il Ministero aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo. La questione decisiva è stata quindi la ritualità e tempestività dell'opposizione e la conseguente procedibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione ministeriale. Dalla documentazione acquisita è risultato che il ricorso straordinario era stato notificato a mezzo raccomandata il 19 gennaio 2017, acquisito dall'ufficio il 24 gennaio 2017, mentre l'opposizione era stata notificata a mezzo del servizio postale il 22 marzo 2017 e ricevuta il 26 marzo 2017. La ricorrente, pur interpellata a seguito del precedente parere interlocutorio n. 637/2025, non ha fornito elementi contrari e non ha riassunto il giudizio davanti al TAR. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, senza esame dei motivi relativi alla prova di ammissione, al quesito n. 16, al ricalcolo del punteggio, all'ammissione in sovrannumero e al risarcimento del danno.

Osservazioni

Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

L'opposizione proposta dal Ministero è stata ritenuta rituale e tempestiva sulla base della documentazione trasmessa, risultando notificata il 22 marzo 2017 e ricevuta il 26 marzo 2017, a fronte della notificazione del ricorso straordinario del 19 gennaio 2017.

Trasposizione del ricorso davanti al TAR

Poiché la ricorrente non ha riassunto il ricorso davanti al giudice amministrativo dopo l'opposizione, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L'opposizione tempestiva dell'amministrazione determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo; in mancanza di riassunzione del ricorso davanti al TAR, il ricorso straordinario diviene improcedibile.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.m. n. 56 del 30 giugno 2016

    lex specialis di concorso

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla regolarità della prova di ammissione, ma il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 2, 3, 4 e 34 Cost.

    Le disposizioni costituzionali sono state invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla regolarità della procedura concorsuale, senza essere esaminate nel merito.

Massime di principio

  • L'opposizione al ricorso straordinario è rituale e tempestiva quando la relativa notificazione risulta documentata entro il termine previsto, calcolato in relazione alla notificazione del ricorso straordinario, e il ricorrente non fornisce elementi idonei a contestarne la validità.
  • A seguito dell'opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorrente deve riassumere la controversia davanti al giudice amministrativo; la mancata riassunzione comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, non possono essere esaminate le censure di merito relative all'illegittimità dell'atto impugnato né le domande subordinate di ricalcolo, ammissione in sovrannumero o risarcimento del danno.

Impugnazione della prova di accesso a Medicina e Odontoiatria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017. La ricorrente ha impugnato i test di ammissione, il proprio punteggio e la graduatoria nazionale, chiedendo anche il ricalcolo del punteggio, l'ammissione in sovrannumero e il risarcimento dei danni.

Censure proposte

La candidata ha dedotto l'illegittimità della procedura concorsuale per la presenza di quesiti errati e privi di originalità, nonché per la formulazione del quesito n. 16, ritenuta idonea a determinare un effetto di disorientamento. Sono stati invocati gli artt. 2, 3, 4 e 34 della Costituzione, la violazione della lex specialis contenuta nel d.m. n. 56 del 30 giugno 2016 e la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e legittimo affidamento.

Opposizione dell'amministrazione e attività istruttoria

Il Ministero ha rappresentato che il ricorso era stato oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e che la ricorrente non aveva provveduto alla riassunzione davanti al TAR. Con il precedente parere n. 637/2025, la Sezione aveva chiesto documentate informazioni sulla notificazione dell'opposizione, non risultando inizialmente agli atti la prova della sua ritualità e tempestività.

Il Ministero ha quindi trasmesso l'atto di opposizione, notificato a mezzo del servizio postale il 22 marzo 2017 e ricevuto il 26 marzo 2017. Dalla documentazione è inoltre risultato che il ricorso straordinario era stato notificato il 19 gennaio 2017 e acquisito dall'ufficio il 24 gennaio 2017. La ricorrente e l'Università degli Studi di Catania non hanno fornito ulteriori elementi, né la ricorrente ha proceduto alla riassunzione davanti al TAR.

Valutazione sulla tempestività dell'opposizione

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione ministeriale, sulla base delle date risultanti dalla documentazione acquisita e dell'assenza di contestazioni o elementi contrari forniti dalla ricorrente, alla quale era stato regolarmente trasmesso il precedente parere interlocutorio.

Conseguenze processuali

L'opposizione ha determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. Poiché la ricorrente non ha riassunto il ricorso davanti al TAR, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative alla formulazione dei quesiti, al punteggio, alla graduatoria, all'ammissione in sovrannumero e al risarcimento dei danni.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso programmato ai corsi universitari
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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