L.R. Puglia 19/2003
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 19/2003 assesta il bilancio di previsione 2003, adeguando residui, cassa e avanzo di amministrazione al rendiconto 2002 e modificando gli stanziamenti complessivi. Prevede inoltre il rifinanziamento/ristrutturazione di debiti regionali verso istituti di credito, con facoltà di nuovi mutui o prestiti obbligazionari. Le misure sono riferite all’esercizio 2003, mentre l’art. 3 è stato poi confermato e prorogato per il 2004.
Assestamento e prima variazione del bilancio regionale 2003 della Puglia
Assestamento e prima variazione del bilancio 2003 della Regione Puglia
La legge interviene sul bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2003, adeguandolo ai dati del rendiconto 2002 e introducendo alcune misure di natura finanziaria per la gestione del debito regionale. La disciplina ha portata limitata all’esercizio 2003, salvo la successiva proroga delle disposizioni sul rifinanziamento dei debiti regionali.
Assestamento del bilancio e utilizzo dell’avanzo
La legge dispone le variazioni necessarie per allineare il bilancio 2003 ai valori risultanti dal rendiconto generale 2002, con riferimento a:
- residui attivi e passivi;
- giacenza di cassa;
- avanzo di amministrazione;
- ulteriori esigenze gestionali di entrata e di spesa.
Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260 milioni viene rideterminato in euro 857.956.093,35. La quota incrementale è destinata al finanziamento di passività pregresse e di spese indilazionabili e obbligatorie.
Gli allegati alla legge riportano il dettaglio, per unità previsionale di base e per capitolo, dei residui assestati e delle variazioni di competenza e cassa.
Adeguamento complessivo delle previsioni
Per effetto delle variazioni approvate, il totale dello stato di previsione del bilancio 2003 risulta modificato come segue:
- entrata: euro 15.841.987.152,04 in competenza e euro 24.909.911.972,12 in cassa;
- spesa: euro 15.841.987.152,04 in competenza e euro 24.909.911.972,12 in cassa.
Rifinanziamento e ristrutturazione dei debiti regionali
La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare o ristrutturare passività regionali verso istituti di credito, anche mediante estinzione anticipata, quando gli oneri risultino eccessivi per effetto delle mutate condizioni del mercato finanziario.
Sono consentiti anche:
- il pagamento delle penali contrattuali;
- il pagamento di eventuali ulteriori oneri connessi all’operazione.
Per tali operazioni la Giunta può contrarre nuovi mutui o emettere prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, aumentato degli eventuali costi connessi, con scadenza finale massima di 30 anni e tasso iniziale fisso o variabile non superiore a quello dei mutui da rifinanziare. È ammesso l’uso di strutture finanziarie derivate, se migliorative delle condizioni economiche e di rischio.
Garanzia del servizio del debito e ruolo del tesoriere
Il servizio del debito derivante da mutui, prestiti obbligazionari e altre passività connesse alle operazioni previste è garantito dalla Regione mediante stanziamento, in appositi capitoli di spesa, delle somme necessarie ai pagamenti alle scadenze dovute, inclusi eventuali oneri per rischio di cambio.
Su tali somme opera uno speciale vincolo a favore dei beneficiari del pagamento o degli enti creditizi incaricati del servizio del debito. La Giunta dà mandato al Tesoriere di effettuare i versamenti con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie.
La Giunta può inoltre autorizzare il Tesoriere ad accantonare, su talune entrate regionali, le somme necessarie al servizio del debito con vincolo irrevocabile. Se tali entrate vengono meno o risultano insufficienti, il Tesoriere accantona le somme sul totale delle entrate regionali.
Regime temporale e deprecazione
La legge è riferita all’esercizio finanziario 2003 e, per la parte di assestamento di bilancio, ha efficacia limitata a quell’anno. Le disposizioni dell’articolo 3 sul rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali risultano però confermate e prorogate fino a tutto l’esercizio 2004 da una successiva legge regionale.
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