L.R. Puglia 14/2003
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e promuove in Puglia le espressioni artistiche in strada, definendole e sottraendole alla disciplina su occupazione di suolo pubblico e commercio ambulante. I Comuni devono, entro 4 mesi dall’entrata in vigore, individuare aree interdette e adottare un regolamento su orari, limiti acustici e attrezzature; in mancanza, l’attività è libera su tutto il territorio comunale nel rispetto della legge.
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada in Puglia
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada
La legge regionale disciplina e valorizza le espressioni artistiche svolte in strada nel territorio della Puglia, riconoscendole come fenomeno culturale e di interesse turistico. Il provvedimento mira a favorire la libertà di espressione artistica, nel rispetto della quiete pubblica, della circolazione e del decoro urbano.
Principi e finalità
La Regione Puglia dichiara il proprio territorio ospitale verso tutte le forme artistiche in strada e si richiama alla tutela costituzionale della libertà dell’arte. Le esibizioni in strada sono considerate uno strumento di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo e di promozione di nuovi talenti e linguaggi espressivi.
Definizione di attività artistiche in strada
Sono comprese tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico. La nozione è ampia e include espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo.
Regole di svolgimento delle esibizioni
Le attività possono essere svolte limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione e devono rispettare:
- la quiete pubblica e i limiti di legge delle emissioni sonore;
- la normale circolazione stradale e pedonale;
- il libero accesso agli esercizi commerciali vicini;
- la pulizia e il decoro di suolo, infrastrutture e arredi.
Le attività non sono soggette alla disciplina sull’occupazione del suolo pubblico né a quella sul commercio ambulante.
Poteri e obblighi dei Comuni
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni devono:
- indicare i luoghi nei quali le attività non possono essere svolte;
- approvare un regolamento con gli orari consentiti e i limiti acustici da rispettare;
- se necessario, definire le caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari, in relazione alle peculiarità dei luoghi.
Se il Comune non interviene entro il termine, le attività artistiche possono essere esercitate liberamente su tutto il territorio comunale, sempre nel rispetto della legge regionale.
Organizzazione di iniziative comunali
Quando il Comune organizza iniziative con artisti di strada, deve garantire spazi liberi riservati agli artisti che non partecipano all’iniziativa.
Ambito temporale di applicazione
La disciplina comunale doveva essere adottata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge; per il resto, la legge opera stabilmente nel territorio della Regione Puglia e non risulta limitata a un esercizio finanziario o a un evento specifico.
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