L.R. Puglia 16/2003
Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 16/2003 disciplina il prelievo in deroga, ai sensi della legge n. 221/2002 e della direttiva 79/409/CEE, per prevenire danni gravi e permanenti a colture e itticoltura. Stabilisce specie, soggetti abilitati, limiti e controlli, con relazione annuale entro il 30 giugno. È stata abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9.
Prelievo in deroga di alcune specie di avifauna in Puglia
Prelievo in deroga di alcune specie di avifauna in Puglia
La legge regionale disciplina, per il territorio della Puglia, l’applicazione del regime di deroga previsto dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 e dalla direttiva 79/409/CEE. L’intervento è finalizzato a consentire un prelievo eccezionale di alcune specie di uccelli solo entro limiti rigorosi e in presenza delle condizioni richieste dalla normativa europea.
Finalità e presupposti della deroga
Il prelievo in deroga è ammesso soltanto quando ricorrano congiuntamente i presupposti indicati dalla legge:
- necessità accertata di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all’itticoltura;
- comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti.
La disciplina regionale si conforma ai vincoli dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e ai principi e finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva.
Specie interessate e modalità di prelievo
La deroga riguarda esclusivamente le seguenti specie:
- storno (Sturnus vulgaris);
- passero (Passer italiae);
- cormorano (Phalacrocorax carbo);
- taccola (Corvus monedula).
Il prelievo può essere effettuato:
- da appostamento fisso;
- da appostamento temporaneo;
- in forma vagante.
Sono autorizzati i cacciatori residenti nella Regione Puglia:
- iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.);
- oppure operanti nelle aziende faunistico-venatorie istituite in Puglia.
I limiti massimi giornalieri e stagionali, nonché i periodi in cui il prelievo è consentito, sono fissati nell’allegato A della legge. Ulteriori modalità operative sono demandate al calendario venatorio regionale, previa consultazione dell’Osservatorio faunistico regionale o dell’I.N.F.S.
Controlli, annotazioni e vigilanza
Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo la normativa vigente.
Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’uso dei mezzi previsti dall’articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
La vigilanza sull’applicazione della disciplina è affidata ai soggetti individuati dalla L.R. n. 27/1998, con applicazione delle sanzioni, dei compiti e dei poteri previsti dalla stessa legge e dal relativo regolamento attuativo.
Limitazione o sospensione dei prelievi
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentito l’Osservatorio faunistico regionale o l’I.N.F.S., può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi in deroga qualora emergano variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.
Attuazione e relazione annuale
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale, tramite l’Assessorato all’agricoltura, deve trasmettere una relazione sull’attuazione delle deroghe:
- al Presidente del Consiglio dei ministri, oppure al Ministro per gli affari regionali se nominato;
- al Ministro per le politiche comunitarie;
- all’I.N.F.S.
La Giunta regionale attua il regime di deroga con proprio provvedimento, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla legge.
Stato della norma
La legge risulta abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9, ed è quindi oggi priva di applicazione pratica.
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