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Legge

L.R. Puglia 13/2003

Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 13/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 13/2003 disciplinava raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, definendo le specie commestibili, le aree di raccolta libera e la possibilità per i proprietari di riservarla, nonché la costituzione di consorzi e l’accesso a contributi. È però stata abrogata dalla l.r. Puglia n. 8/2015, art. 23, quindi oggi non è applicabile.

Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi in Puglia

Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi in Puglia

La legge regionale Puglia n. 13 del 25 agosto 2003 dettava una disciplina organica per tartufi, raccolta, coltivazione, conservazione e commercio, in attuazione della legge statale n. 752/1985. Il testo consolidato fornito indica però che la legge è stata abrogata dalla l.r. n. 8/2015, art. 23, e quindi non è più applicabile.

Finalità e ambito della disciplina

La legge perseguiva la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione del prodotto e la sua conservazione per il consumo. La disciplina operava esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.

Specie ammesse al consumo

La commercializzazione era consentita soltanto per le specie di tartufo espressamente elencate dalla legge; il commercio di qualsiasi altro tipo era vietato. Tra le specie indicate figuravano, tra le altre, il Tuber melanosporum, il Tuber magnatum, il Tuber brumale, il Tuber aestivum, il Tuber mesentericum, il Terfezia leonis e altre forme o varietà specificate nel testo. La legge considerava protette, ai fini della disciplina, tutte le specie di tartufi.

Raccolta nei boschi e nei terreni incolti

La raccolta era libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. Il proprietario del fondo poteva però riservarsi la raccolta mediante apposizione di cartelli o tabelle esenti da imposte, posti lungo il confine del terreno e visibili da ogni punto di accesso, con la dicitura ben visibile “Raccolta di tartufi riservata”. La disciplina rinviava inoltre alle disposizioni statali in materia di usi civici.

Consorzi volontari tra operatori agricoli e forestali

I titolari di aziende agricole e forestali, tra cui proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni, potevano costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi. Nella superficie dei fondi condotti dai soci, la ricerca e la raccolta erano riservate ai soci del consorzio e ai membri delle rispettive famiglie, a condizione che l’area fosse delimitata secondo le modalità previste per la riserva di raccolta.

Contributi e agevolazioni

I consorzi che, oltre alle attività di raccolta e vendita, svolgevano anche sorveglianza sulla disciplina, cernita e classificazione del prodotto, preparazione per il mercato, conservazione, commercializzazione e tutela/incremento della coltura, potevano accedere ai contributi e ai mutui previsti dalla normativa vigente, senza oneri per il bilancio regionale.

Regime attuale

Poiché la legge è stata espressamente abrogata nel 2015, il testo ha oggi valore meramente storico e non presenta utilità applicativa attuale in giudizio o nella pratica professionale.

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