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Legge

L.R. Puglia 15/2003

Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 15/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 15 del 2003 modifica la legge regionale n. 27/1998, estendendo il comma 7 dell’art. 33 anche alla caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o correnti, oltre agli ungulati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 391/2005, ne ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale.

Modifica alla disciplina regionale della caccia agli ungulati e agli acquatici

Modifica della disciplina sulla caccia agli ungulati e agli acquatici

La legge regionale Puglia 25 agosto 2003, n. 15 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e l’attività venatoria nel territorio regionale. Il provvedimento amplia il contenuto di una disposizione già esistente relativa alla caccia.

Contenuto della modifica

La modifica consiste nell’inserimento, all’interno del comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/1998, dell’ulteriore espressione:

  • «e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o corrente»

In sostanza, la norma regionale assimila, ai fini della disposizione richiamata, la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di corpi idrici alla disciplina già prevista per gli ungulati.

Ambito applicativo territoriale

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia e opera nell’ambito della regolamentazione regionale della caccia e della gestione faunistico-ambientale.

Validità e stato della norma

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 29 agosto 2003 ed è stata inizialmente vigente dal 25 agosto 2003. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 391 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge. Di conseguenza, il provvedimento non è utilizzabile come base normativa attuale.

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